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CGA ribadisce l’insindacabilità del giudizio sulle commissioni di concorso

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CGA ribadisce l’insindacabilità del giudizio sulle commissioni di concorso. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Attualità.

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Il caso riguarda un  concorso per ricercatore all’ Università di Palermo.

La sentenza -depositata oggi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana –  ha rafforzato un importate principio su una questione cruciale, ossia la valutazione dei titoli.

Il CGA, infatti, ha rilevato che il merito è una questione di qualità e coerenza, non una mera sommatoria numerica. Una questione di qualità e coerenza che la commissione concorsuale deve far esprimere col voto numerico che discende da criteri prestabiliti.

Il caso

Il caso -dicevamo- riguarda un ricorso per un posto di ricercatore in geografia presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo.

Un candidato  impugna gli esiti del concorso che ha decretato la vittoria di un’altra concorrente. Quest’ultima si  costituisce in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il TAR Palermo respinge il ricorso e il candidato sconfitto  presenta appello al CGA.

Con l’appello egli sostiene che la Commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio analitico, singolo e differenziato per ogni titolo presentato, anziché procedere a un voto complessivo e cumulativo per categorie (come attività didattica, ricerca o convegni).

In sostanza,  chiede che il punteggio finale consista nel risultato matematico di una somma di addendi.

Anche innanzi al CGA si  costituita la candidata risultata vincitrice della procedura, sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto.

La sentenza CGA

Il CGA Sicilia  respinge l’appello su tutta la linea, confermando la decisione del TAR .

Il Giudice Amministrativo  afferma infatti che le commissioni sono chiamate a esprimere un giudizio “complessivo, sintetico, unitario e globale” sulle categorie dei titoli. Non c’è alcun obbligo di “spacchettare” il voto su ogni singolo attestato, a patto che il percorso logico che ha portato al punteggio finale sia chiaro ed esaustivo. Pretendere il contrario significherebbe produrre un “inutile aggravio” burocratico e rendere i concorsi ingestibili.

La Commissione, infatti, nelle sue funzioni, non si limita a una “rilevazione quantitativa” dei titoli presentati dai candidati, dovendo per converso valutare il “pregio intrinseco” e la significatività della carriera dei candidati.

La decisione CGA si inserisce in un solco giurisprudenziale ben preciso, che punta a tutelare l’ampia discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici: il giudice amministrativo può intervenire e annullare un concorso solo in presenza di errori macroscopici, travisamenti evidenti dei fatti o palesi illogicità. Quando i criteri di massima sono prefissati e coerenti, il voto numerico finale sintetizza già in sé  stesso la motivazione scientifica.

 

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Fonte: Sicilia On Press

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