Restart 5 Stelle avverte: “No a debiti fuori bilancio in Piazza Attilio Regolo”. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Politica.
Cosa sta succedendo
Da parte dei consiglieri comunali del gruppo Restart 5 Stelle c’è una nuova presa di posizione sui lavori di riqualificazione della piazza Attilio Regolo che ormai da settimane sono al centro dell’attenzione.

Hanno diffuso una nota, ecco il testo integrale:
“Il gruppo consiliare M5S-Restart ritiene doveroso rivolgersi alla città per fare chiarezza sulla proposta di deliberazione consiliare n. 49 del 20 maggio 2026, relativa alla variazione di bilancio collegata all’intervento di riqualificazione urbana di Piazza Attilio Regolo.
Vogliamo chiarire subito un punto: non siamo contrari all’opera pubblica né alla riqualificazione di uno spazio urbano importante per Licata. Il tema non è l’utilità astratta dell’intervento, ma il rispetto delle regole contabili, amministrative e istituzionali.
Una buona opera pubblica deve poggiare su atti solidi, coperture certe e procedure corrette. Diversamente, il rischio è quello di esporre il Comune a ricorsi, contenziosi, ritardi, maggiori costi e responsabilità.
La proposta n. 49/2026, così come formulata, presenta a nostro avviso profili di forte criticità.
In particolare, essa sembra chiedere al Consiglio Comunale di intervenire su una vicenda nata da una variazione di bilancio non ratificata nei termini, con atti gestionali già adottati e con una formula che punta a “far salvi” effetti amministrativi che non rientrano nella competenza del Consiglio.
Per queste ragioni chiediamo che la proposta venga rivista, corretta o ritirata, eliminando ogni clausola che possa trasformarsi in una sanatoria impropria di atti gestionali.
Il contesto: un Comune in dissesto deve agire con prudenza.
La vicenda deve essere letta dentro un quadro preciso: il Comune di Licata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7 marzo 2024, ha dichiarato il proprio dissesto finanziario.
Questo non è un dettaglio secondario. Il dissesto impone all’Ente una particolare prudenza nell’assunzione di nuove spese e obbligazioni. Ogni decisione deve essere valutata alla luce della sostenibilità finanziaria, della priorità dell’intervento e del principio di non aggravamento della posizione debitoria dell’Ente.
L’intervento di riqualificazione di Piazza Attilio Regolo prevede un finanziamento regionale di euro 850.000,00 e una quota di cofinanziamento comunale pari a euro 500.359,35, per un appalto di importo complessivo superiore a 1,3 milioni di euro.
È evidente che, per un Comune in dissesto, una quota comunale di oltre cinquecentomila euro rappresenta una scelta rilevante. Proprio per questo il Consiglio Comunale deve essere posto nelle condizioni di valutare con piena consapevolezza se tale spesa sia sostenibile, prioritaria e correttamente coperta.
Difendere le regole, in questo caso, non significa bloccare l’opera. Significa evitare che l’opera venga esposta a fragilità amministrative e contabili che potrebbero comprometterne la realizzazione.
Il problema della copertura e delle misure compensative.
Un primo profilo critico riguarda la copertura finanziaria della variazione di bilancio.
Dalla documentazione in nostro possesso emerge che la proposta prevede l’anticipazione di somme a carico del Comune, con l’ipotesi di un successivo ristoro attraverso future misure compensative di carattere ambientale connesse alla realizzazione di impianti nel territorio comunale.
Tuttavia, allo stato, tali misure risultano incerte. Non risultano ancora perfezionate le convenzioni dalle quali dovrebbero derivare gli obblighi a carico delle aziende interessate. Non vi è certezza che tali opere compensative siano state definite nella sede procedimentale competente. Inoltre, permane il dubbio sulla possibilità che misure di compensazione, per loro natura non meramente economico-patrimoniali, possano essere utilizzate per ristorare in futuro somme anticipate dal Comune.
In altre parole, una copertura futura, incerta e non ancora disciplinata non può essere trattata come una risorsa già disponibile.
Per un Ente in dissesto, questo profilo è particolarmente delicato. L’assunzione di un impegno di spesa richiede risorse effettive, certe e attendibili. Diversamente, si rischia di costruire una variazione di bilancio su una copertura solo apparente.
Ancor più chiaramente:
-le misure compensative non risultano da atti/contratti certi e già siglati;
-impegnerebbero i ristori che il Comune di Licata dovrebbe ricevere per i prossimi due decenni almeno, così da sottrarre ad ogni futuro Amministratore la possibilità di adeguatamente utilizzarle nel rispetto del momento storico in cui le necessità dovessero sorgere;
-un impegno di spesa di tal portata stride con i canoni della “Buona Amministrazione” secondo le regole del buon Padre di Famiglia, perché si impegnano risorse future ed incerte non per reali necessità ed urgenze, cosicché potrebbe disquisirsi di Mutuo mascherato sussistendone i caratteri essenziali quali un obbligo di spesa per parecchi lustri a venire;
-si violerebbe anche l’art. 250 TUEL laddove si impone ad un Ente in dissesto di non impegnare somme superiori a quanto stabilito nell’ultimo bilancio approvato per l’anno in corso.
La variazione di bilancio non è stata ratificata nei termini
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 18 marzo 2026, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, è stata approvata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028. Con tale variazione è stato istituito il capitolo di spesa 2120601/87, con una dotazione di euro 500.359,35, quale quota di cofinanziamento comunale per l’intervento di Piazza Attilio Regolo.
La legge è chiara: le variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla Giunta devono essere ratificate dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni.
Nel caso specifico, il termine è scaduto il 17 maggio 2026. La proposta di ratifica era stata iscritta all’ordine del giorno della seduta consiliare del 16 aprile 2026, ma non è stata trattata per mancanza del numero legale. Successivamente, è stata reiscritta per la seduta del 16 maggio 2026, ma non è stata esaminata per mancata approvazione dei motivi d’urgenza.
Alla scadenza del termine, dunque, la deliberazione di Giunta n. 63/2026 non risultava ratificata.
Ne consegue che la copertura contabile originariamente istituita con quella variazione urgente è venuta meno.
Gli atti adottati nel frattempo
Durante il periodo in cui la variazione era ancora provvisoriamente efficace, sono stati adottati diversi atti gestionali.
In data 25 marzo 2026, il dirigente ha adottato la determina a contrarre n. 671, con la quale è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. Tale determina non si limita a una semplice prenotazione di impegno, ma contiene un vero e proprio impegno di spesa di euro 500.359,35 sul capitolo 2120601/87.
Successivamente, sulla base di quella copertura, si sono innestati altri atti: l’espletamento della gara tramite la Centrale Unica di Committenza del Comune di Ravanusa, l’approvazione dei verbali, l’aggiudicazione dei lavori con determina dirigenziale n. 979 del 29 aprile 2026, l’affidamento dei servizi tecnici con determina dirigenziale n. 957 del 28 aprile 2026 e la consegna dei lavori in via d’urgenza con verbale del 13 maggio 2026.
Il punto è semplice: questi atti sono stati costruiti su una copertura contabile che, non essendo stata ratificata nei termini dal Consiglio Comunale, è successivamente venuta meno.
Questa circostanza rende la vicenda particolarmente delicata.
Se non ci sono obbligazioni perfezionate, cosa dovrebbe “salvare” il Consiglio?
La relazione istruttoria tecnico-contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla proposta, contiene un passaggio di grande rilievo.
Essa attesta che, allo stato, per il contratto d’appalto non risulta ancora stipulato il contratto, non risultano emessi stati di avanzamento lavori, non risultano emessi certificati di pagamento, non risultano effettuati pagamenti in favore dell’operatore economico e non risultano eseguite lavorazioni sostanziali economicamente rilevanti.
La stessa relazione precisa che, con riferimento al servizio tecnico di direzione lavori, non risulta ancora stipulato il relativo disciplinare di incarico professionale, non risultano effettuati pagamenti, non risultano maturati corrispettivi professionali e non risultano emesse fatture o richieste di pagamento.
La conclusione della relazione è netta: “Non risultano allo stato obbligazioni passive definitivamente perfezionate a carico dell’Ente”.
Questo dato è decisivo.
L’art. 175, comma 5, del TUEL consente al Consiglio Comunale, in caso di mancata o parziale ratifica di una variazione adottata dalla Giunta, di adottare i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
Ma se la stessa relazione tecnico-contabile afferma che non risultano obbligazioni passive definitivamente perfezionate, non si comprende quali rapporti giuridici verso terzi il Consiglio Comunale dovrebbe regolare.
L’art. 175, comma 5, non può diventare uno strumento per convalidare genericamente atti gestionali già adottati. Serve a regolare rapporti effettivamente sorti, non a sanare in modo generalizzato procedure amministrative.
Il nodo del punto 4 della proposta
Il punto più critico della proposta n. 49/2026 è contenuto nel punto 4 del dispositivo, dove si prevede di prendere atto che, nel periodo di efficacia della precedente deliberazione di Giunta, sono stati adottati atti amministrativi e procedimentali connessi all’intervento, “i cui effetti amministrativi vengono fatti salvi”.
Questa formula è, a nostro avviso, estremamente allarmante.
Il Consiglio Comunale non verrebbe chiamato soltanto a prendere atto di una situazione contabile, attravero l’esercizio dei propri poteri di indirizzo e controllo, ma sarebbe spinto, di fatto, a far salvi gli effetti amministrativi di atti gestionali già adottati: determine, aggiudicazioni, affidamenti, consegne in via d’urgenza.
Tuttavia, il Consiglio Comunale non ha il potere di convalidare atti gestionali che appartengono alla competenza dei dirigenti. L’art. 107 del TUEL stabilisce chiaramente la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. Agli organi politici spettano indirizzo e controllo; ai dirigenti spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, comprese le procedure d’appalto e gli impegni di spesa.
L’art. 175, comma 5, del TUEL non deroga a questo principio e non attribuisce al Consiglio il potere di sanare o far salvi atti gestionali.
Per questo riteniamo che la formula contenuta nel punto 4 debba essere eliminata o profondamente riscritta.
Il Consiglio non può essere usato per coprire criticità gestionali
Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Non è chiamato a ratificare passivamente scelte già compiute da altri, né a coprire ex post criticità procedurali o contabili.
La funzione del Consiglio è controllare, valutare, indirizzare. Non è quella di sostituirsi ai dirigenti o di assumere responsabilità che l’ordinamento attribuisce ad altri soggetti.
Nel caso in esame, invece, il Consiglio sembra essere chiamato a deliberare su una proposta tecnica che punta a far salva un’aggiudicazione di gara espletata sulla base di una copertura finanziaria non più esistente, senza un chiaro atto di indirizzo politico dell’organo esecutivo e senza che siano chiaramente individuati rapporti giuridici perfezionati da regolare.
Questa impostazione ribalta il corretto rapporto tra politica e amministrazione: non è il Consiglio che esercita il controllo sull’attività amministrativa, ma è l’attività amministrativa che chiede al Consiglio di essere convalidata, proiettando sui consiglieri l’onere di assumere decisioni di fatto amministrative che spetterebbero ai dirigenti.
In tal senso, risulta emblematico ed indicativo, il fatto che la proposta di delibera non abbia alcuna copertura politica, non provenendo né dal Sindaco, né dalla Giunta, ma dal Dirigente dell’Ufficio Finanze.
Per noi, questo non è accettabile.
I profili di responsabilità dei consiglieri
La questione non riguarda soltanto la legittimità amministrativa della proposta. Riguarda anche la responsabilità personale dei consiglieri comunali chiamati a votare.
L’approvazione di una deliberazione che intenda far salvi atti gestionali, in possibile violazione del riparto di competenze previsto dall’art. 107 del TUEL ed utilizzando, all’uopo, un’applicazione distorta dell’art. 175, V co., TUEL (certamente in buona fede), potrebbe esporre i consiglieri a profili di responsabilità, soprattutto se dall’atto dovessero derivare danni per l’Ente.
In un Comune in dissesto, questo rischio è ancora più rilevante. Eventuali contenziosi con l’aggiudicatario, perdita del finanziamento regionale, maggiori oneri, ritardi o annullamenti potrebbero determinare conseguenze economiche e amministrative di cui qualcuno potrebbe essere chiamato a rispondere nelle sedi competenti.
Proprio per questo il Consiglio deve agire con prudenza, nel rispetto della legge e delle proprie competenze.
Senza voler risultare allarmistici, potrebbe verificarsi un caso analogo al noto, purtroppo, per la città di Licata “Lodo Saiseb”.
Ai consiglieri ogni opportuna valutazione.
La nostra posizione
Come gruppo consiliare M5S-Restart, riteniamo che la proposta n. 49/2026 non possa essere approvata nei termini in cui è stata formulata.
Non possiamo condividere una deliberazione che, sotto l’apparenza di una semplice presa d’atto, rischia di trasformarsi in una sanatoria impropria di atti gestionali adottati su una copertura successivamente venuta meno.
Il Consiglio Comunale può e deve agire nel rispetto delle proprie competenze. Non può sostituirsi ai dirigenti, non può sanare atti gestionali, non può essere chiamato ad assumersi responsabilità che l’ordinamento attribuisce ad altri soggetti e non può essere utilizzato per coprire, a posteriori, criticità procedurali e contabili.
Per queste ragioni chiediamo che la proposta venga rivista, corretta o ritirata, eliminando ogni clausola di salvezza o sanatoria degli atti gestionali e riportando la vicenda entro il corretto perimetro della legalità contabile, amministrativa e istituzionale.
Un messaggio alla città
Vogliamo essere chiari con i cittadini: difendere le regole non significa bloccare le opere pubbliche. Al contrario, significa tutelarle.
Un’opera pubblica costruita su atti fragili, coperture incerte o forzature procedurali è un’opera esposta a ricorsi, contenziosi, ritardi, danni economici e responsabilità.
Licata ha bisogno di opere pubbliche, ma ha bisogno anche di legalità, trasparenza e buona amministrazione.
La buona amministrazione non si misura dalla fretta con cui si portano avanti gli atti, ma dalla solidità giuridica, contabile e amministrativa delle decisioni assunte.
Il gruppo consiliare M5S-Restart continuerà a esercitare il proprio ruolo con serietà, nel rispetto delle istituzioni e nell’interesse esclusivo della città.
Non voteremo atti che, sotto l’apparenza di una semplice presa d’atto, rischiano di trasformarsi in una sanatoria impropria di procedure amministrative viziate.
La Città deve sapere”.
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Fonte: quilicata.it
News Agrigento continua a seguire la vicenda e fornirà aggiornamenti in tempo reale.

