Agrigento – Campobello di Licata, cava di Favarotta: si riesamini veto Soprintendenza. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Attualità.
Cosa sta succedendo
Occorrerà riconsiderare le ragioni del diniego della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento al rinnovo quindicennale della concessione rilasciata nel 2010 per lo sfruttamento della cava di Favarotta in territorio di Campobello di Licata.
Infatti, il giudice d’appello ha riformato la decisione dei giudici di primo grado, stabilendo che il “no” della Soprintendenza merita un approfondimento nel merito. Decisive sono state le cifre snocciolate dalla difesa: è stato estratto solo il 5% del materiale e quindi i ripristini ambientali sono stati tecnicamente impossibili nella fase attuale.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha pertanto accolto l’appello cautelare dell’imprenditore G.T., ribaltando il ‘no‘ del TAR Sicilia sul futuro della cava di Favarotta nel territorio del Comune di Campobello di Licata. Con l’ordinanza pubblicata il 16 settembre 2026, infatti, i giudici di secondo grado hanno ritenuto fondate le censure sollevate dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, sollecitando la rapida fissazione dell’udienza di merito.
La contesa è nata dal veto della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento al rinnovo quindicennale della concessione rilasciata nel 2010. L’amministrazione contestava la mancata esecuzione delle opere di recupero e ripristino ambientale dell’area. Un’obiezione che la difesa ha smontato numeri alla mano: l’attività estrattiva è finora proseguita solo in minima parte, con appena 15.000 metri cubi di calcare estratti a fronte di un volume totale autorizzato di 265.000 metri cubi (pari al 5,66%).
Con il cantiere ancora fermo alla profilatura del primo dei sei gradoni previsti — senza alcuna variazione o ampliamento rispetto al progetto originario — eseguire il recupero morfologico o la piantumazione risultava tecnicamente ed oggettivamente impossibile.
Una linea a cui il CGA ha dato credito: applicando l’articolo 55, comma 10, del Codice del Processo Amministrativo, il Collegio ha riconosciuto che le ragioni legate all’esatta ubicazione dell’area e all’impossibilità temporanea dei ripristini richiedono un attento esame.
La parola torna ora al TAR Sicilia per la decisione definitiva.
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Fonte: Sicilia On Press
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