Agrigento, cabina di regia sul turismo: una forzatura della Giunta? Lo Statuto riserva al Consiglio gli organismi di partecipazione. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Sport.
Cosa sta succedendo

Report Sicilia solleva il dubbio sulla competenza a istituire la nuova struttura e invita il Consiglio comunale e il Segretario generale a esaminare attentamente la deliberazione.
La cabina di regia per lo sviluppo turistico e culturale voluta dal sindaco Michele Sodano pone una questione che va oltre l’opportunità politica: la Giunta poteva istituirla e disciplinarne il funzionamento senza un passaggio in Consiglio comunale?
Con la deliberazione n. 128 del 29 settembre 2026 GC_128_2026, la Giunta ha istituito un organismo di dieci componenti, presieduto dal sindaco, attribuendogli funzioni di consultazione, coordinamento e indirizzo strategico. Contestualmente, ne ha approvato le linee guida di funzionamento.
Una scelta che, alla luce dello Statuto comunale, solleva un dubbio concreto su una possibile forzatura delle prerogative del Consiglio. Occorre chiarire se l’amministrazione abbia costituito un semplice tavolo di supporto all’esecutivo oppure un organismo di partecipazione la cui istituzione richiedeva una deliberazione consiliare.
La commissione sul turismo era stata appena costituita
Appena cinque giorni prima, con la deliberazione n. 74 del 24 settembre 2026 CC_74_2026, il Consiglio comunale aveva costituito la quinta commissione permanente, competente su Pubblica istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo.
Ne fanno parte Alessia Cantone, Cristian Licata, Elvira Mangione e Laura Vento.
Le commissioni consiliari hanno compiti precisi: favorire l’esercizio delle funzioni del Consiglio, formulare proposte ed esprimere pareri. Sono sedi istituzionali di approfondimento e confronto, attraverso le quali i rappresentanti eletti contribuiscono alle scelte della città.
La nuova cabina interviene sulle medesime materie, seppure con funzioni differenti. Negli allegati alla deliberazione della Giunta, però, non viene disciplinato uno specifico raccordo con la quinta commissione.
Il rischio politico è evidente: le competenze consiliari restano formalmente intatte, ma possono perdere peso se la programmazione viene elaborata altrove e arriva al Consiglio quando gli indirizzi sono già definiti.
Il punto decisivo nello Statuto comunale
L’articolo 18, comma 9, lettera d), dello Statuto di Agrigento attribuisce al Consiglio comunale l’istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.
Il medesimo articolo stabilisce che le funzioni del Consiglio non sono delegabili né assumibili d’urgenza dalla Giunta.
La questione tecnica è dunque precisa: questa cabina di regia rientra tra gli organismi di partecipazione oppure costituisce esclusivamente uno strumento organizzativo dell’esecutivo?
Un tavolo tecnico o consultivo di supporto alla Giunta può rientrare nelle sue attribuzioni, purché non invada competenze riservate ad altri organi. Diversa è l’istituzione di un organismo stabile di partecipazione, dotato di una propria composizione e di regole di funzionamento.
Il nome scelto non risolve il problema: contano la natura della struttura e le funzioni concretamente assegnate.
Una struttura stabile, con rappresentanti esterni e compiti propri
La cabina approvata dalla Giunta non è descritta come una riunione occasionale tra uffici. Ha dieci componenti, riunioni periodiche, verbalizzazione, una segreteria tecnica e strumenti di programmazione e monitoraggio. Negli allegati non è indicato un termine di durata.
Accanto al sindaco sono previsti l’assessore alla Pianificazione strategica, il dirigente del settore Turismo e Cultura, un delegato del servizio Cultura-Turismo-Sport e un esperto del sindaco.
Gli altri cinque posti sono riservati ai rappresentanti della Camera di Commercio, del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, del DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, della Pro Loco e della Consulta comunale per il Turismo.
Questi elementi rendono plausibile la qualificazione della cabina come organismo di partecipazione e giustificano una verifica della competenza esercitata dalla Giunta. Non bastano, tuttavia, per dichiarare già illegittima la deliberazione senza esaminare l’intero quadro normativo e gli eventuali atti comunali precedenti.
L’amministrazione deve spiegare su quale specifico fondamento abbia ritenuto di poter istituire e disciplinare la struttura senza coinvolgere il Consiglio. Il richiamo generale all’autonomia del Comune, da solo, non chiarisce quale organo debba esercitarla.
La partecipazione può attendere, la cabina può partire
Un altro passaggio merita attenzione: l’assenza dei cinque rappresentanti esterni non impedisce la costituzione e il funzionamento dell’organismo.
La cabina può quindi avviare i lavori con la sola componente comunale e l’esperto del sindaco, mentre il coinvolgimento degli enti e delle associazioni può intervenire successivamente.
Una previsione che può evitare ritardi nelle designazioni, ma che rende ancora più importante chiarire come sarà garantita una partecipazione effettiva alle prime scelte.
L’articolo 7 e il potere di modificare le regole
Le linee guida presentano un’ulteriore questione.
L’articolo 7 prevede che le modifiche al “Regolamento di funzionamento” possano essere proposte attraverso una riunione straordinaria e approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti delle organizzazioni presenti.
La formulazione sembra attribuire alla cabina la possibilità di modificare le proprie regole, senza precisare un successivo passaggio davanti all’organo comunale competente.
Si tratta di proposte da sottoporre alla Giunta o al Consiglio, oppure di modifiche direttamente efficaci?
La distinzione è sostanziale. La possibilità di organizzare i propri lavori non comporta automaticamente il potere di modificare la disciplina approvata dal Comune. Anche questo punto richiede un chiarimento tecnico.
Gli incarichi gratuiti non risolvono il problema
La partecipazione alla cabina è gratuita e volontaria, senza compensi, gettoni o rimborsi. È un dato che va riconosciuto, ma non determina la competenza a istituirla.
Un organismo può non comportare spese e richiedere comunque una deliberazione del Consiglio.
Sul piano politico, la moltiplicazione dei ruoli e dei tavoli richiama un metodo che giudichiamo democristiano: ampliare le occasioni di coinvolgimento e riconoscimento, mantenendo la guida delle scelte attorno al sindaco.
La verifica decisiva sarà capire se questi ruoli consentiranno un contributo reale oppure se il nuovo organismo finirà per indebolire le sedi rappresentative già previste.
Il Consiglio e il Segretario generale valutino attentamente
Report Sicilia solleva pubblicamente il caso e invita il presidente del Consiglio, i consiglieri comunali e il Segretario generale a esaminare la deliberazione n. 128 e i suoi allegati.
Al Segretario generale e al dirigente che ha espresso il parere tecnico favorevole chiediamo una spiegazione puntuale: perché la cabina è stata considerata una struttura istituibile dalla Giunta, anziché un organismo di partecipazione soggetto all’articolo 18 dello Statuto?
Chiediamo inoltre di chiarire la portata dell’articolo 7 e di indicare eventuali regolamenti o precedenti deliberazioni consiliari che costituiscano il fondamento del percorso seguito.
È una questione che deve essere portata all’attenzione del Consiglio comunale, chiamato a tutelare le proprie prerogative. Se la verifica confermerà la competenza consiliare, l’amministrazione dovrà correggere il percorso e adottare gli atti necessari nella sede competente.
Il sindaco può promuovere il coordinamento delle politiche turistiche, ma deve farlo nel rispetto delle attribuzioni stabilite dallo Statuto. Prima di mettere in funzione una nuova regia, occorre chiarire chi avesse il potere di istituirla.
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Fonte: Report Sicilia
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