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Agrigento – Caos procedurale a Palazzo dei Giganti: Alongi impugna l’iter delle Commissioni e invoca l’autotutela

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Agrigento – Caos procedurale a Palazzo dei Giganti: Alongi impugna l’iter delle Commissioni e invoca l’autotutela. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Politica.

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alongi

Al Comune di Agrigento si profila un potenziale vizio di legittimità amministrativa. Il consigliere comunale Geraldo Alongi ha depositato una formale istanza indirizzata al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, sollevando un’eccezione di natura squisitamente tecnico-giuridica sulla costituzione delle Commissioni consiliari permanenti.

Il perno della contestazione risiede nella presunta elusione dell’articolo 26, comma 4, dello Statuto comunale. Stando alle carte, lo scorso 22 settembre la Conferenza dei Capigruppo – organo statutariamente deputato all’esame e al coordinamento delle designazioni – aveva aggiornato i lavori a causa dell’assenza di alcune delegazioni politiche. Tuttavia, bypassando questo snodo procedurale ritenuto obbligatorio, il Consiglio comunale ha successivamente proceduto in Aula al voto e all’approvazione delle nomine, senza che i capigruppo fossero stati riconvocati per chiudere la fase istruttoria.

L’iniziativa di Alongi, formalizzata con un atto del 9 ottobre 2026, non entra nel merito degli accordi politici trasversali o dei nomi dei consiglieri designati, ma si concentra esclusivamente sul rigoroso rispetto delle garanzie statutarie. Secondo il consigliere, la votazione palese in Aula non può in alcun modo sanare o sostituire le fasi preliminari obbligatorie a garanzia delle prerogative istituzionali.

Con la sua istanza, Alongi chiede un accertamento urgente agli organi di garanzia dell’ente e, qualora venisse confermata l’omissione, il riesame e l’annullamento in autotutela delle delibere di costituzione. Se il vizio procedimentale dovesse essere accertato, l’iter verrebbe azzerato, rendendo necessaria una nuova convocazione della Conferenza dei Capigruppo prima di un nuovo passaggio in Aula.

La patata bollente passa ora al Segretario Generale, chiamato a produrre un riscontro formale e motivato che dirima una questione capace di inficiare i futuri assetti dei lavori consiliari agrigentini.

In ogni caso Alongi chiede un riscontro urgente, formale e motivato da parte degli organi competenti, riservandosi ogni ulteriore iniziativa nelle sedi istituzionali opportune. L’intenzione quindi sarebbe quella di rivolgersi al Tar.

Infatti la questione resta ora affidata alle verifiche degli organi competenti, chiamati ad accertare la regolarità della procedura e a valutare le eventuali determinazioni conseguenti.

Alongi ha ragione sulla lettura dello Statuto, ma con ogni probabilità torto sulle conseguenze che ne trae.

L’art. 26 disegna davvero una sequenza: designazioni dei gruppi (comma 3), esame e coordinamento della Conferenza dei capigruppo (comma 4), voto palese del Consiglio (comma 5). Se il 22 settembre 2026 la Conferenza non aveva chiuso il coordinamento, il voto del 24 settembre è arrivato con una fase incompleta: un’irregolarità procedurale c’è.

Difficilmente basta per annullare. Lo Statuto non qualifica quel passaggio come obbligatorio «a pena di invalidità»; la Conferenza è un’articolazione interna del Consiglio e non ne vincola il plenum; un vizio di procedura non annulla l’atto se la composizione votata rispetta comunque i criteri proporzionali. L’autotutela è discrezionale e nessuno è obbligato a concederla. Sospendere le Commissioni bloccherebbe il Consiglio stesso, perché il loro parere è obbligatorio su ogni proposta di delibera.

Il punto che potrebbe ribaltare il giudizio non è procedurale ma sostanziale: se la composizione approvata esclude gruppi o viola la proporzionalità prevista dal Regolamento, il vizio diventa serio. Su questo l’istanza di Alongi tace.

Il quadro: cosa dice lo Statuto e cosa è successo

L’art. 26 dello Statuto di Agrigento (delibera C.C. 137/2002, modificata nel 2007 e nel 2014) regola così le sei Commissioni permanenti:

Due norme vicine contano: l’art. 25, comma 4, dichiara la Conferenza «equiparata a tutti gli effetti di legge alle commissioni consiliari permanenti»; l’art. 80 rinvia alla legge 241/1990. Nel comma 4 non compaiono parole come «obbligatoriamente», «preventivamente» o «a pena di», e il comma 5 non subordina l’iscrizione alla chiusura del coordinamento: la sequenza si ricava dall’ordine dei commi e dalla loro logica.

Le tesi di Alongi, una per una

Due tesi su otto reggono pienamente: quelle sulla lettura della norma e sulla soluzione di riconvocare la Conferenza.

Perché il vizio difficilmente porta all’annullamento

Il vizio procedurale esiste, ma ha quattro debolezze e un’alternativa sostanziale più forte.

  1. La Conferenza è un’articolazione del Consiglio, non un organo sovraordinato. Lo Statuto la equipara a una commissione consiliare. Il Ministero dell’Interno ripete che le commissioni sono «articolazioni» del consiglio senza competenza autonoma: se non operano, il consiglio riacquista piena competenza (parere del 4 ottobre 2022). Fissato l’ordine del giorno, il rinvio di un punto spetta solo al consiglio, unico interprete delle proprie norme organizzative (parere n. 10400 del 21 marzo 2024).
  2. Il comma 4 è una norma strumentale, non «a pena di invalidità». Serve a rendere la composizione conforme ai criteri del Regolamento. Il giudice tratta come mere irregolarità anche omissioni previste dalla legge statale: per il Consiglio di Stato, la delibera adottata senza i pareri dell’art. 49 TUEL è irregolare, non invalida (sent. n. 8466 del 29 dicembre 2020). A maggior ragione un passaggio di coordinamento politico previsto dallo Statuto.
  3. Vizio non invalidante (art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990). Un atto non si annulla per vizi di procedura se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Le designazioni spettano ai gruppi: se la composizione votata rispetta i criteri proporzionali, il coordinamento mancato non ha cambiato nulla. Spetta a chi contesta indicare che cosa sarebbe cambiato.
  4. Fase avviata, non saltata. Per lo stesso Alongi la Conferenza si è riunita regolarmente il 22 settembre e ha esaminato la questione. Il vizio è un coordinamento non chiuso formalmente; l’accordo di riconvocarsi è un’intesa, non un atto che vincola il plenum.

L’argomento più forte è un altro, e Alongi non lo usa. Le sei Commissioni hanno quattro componenti ciascuna, 24 posti in tutto.  Il comma 2 vuole consiglieri che rappresentino «tutti i gruppi»; l’orientamento prevalente chiede almeno un rappresentante per gruppo in ogni commissione, se serve con voto ponderato (Cons. Stato, parere n. 4323/2009; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1450 del 30 maggio 2022, citati qui). Se il Regolamento di Agrigento recepisce questo criterio, il vizio sarebbe sostanziale e lederebbe direttamente i consiglieri esclusi. L’elenco va però verificato sulle delibere: riporta Irene Fucà in due Commissioni con due appartenenze diverse.

Autotutela, Segretario e giudice: che cosa può accadere

L’istanza produrrà al massimo una risposta motivata; l’annullamento resta una scelta politica del Consiglio.

  • Chi decide. Il Segretario generale non annulla nulla: verifica e rende un parere di legittimità. L’annullamento d’ufficio spetta all’organo che ha adottato l’atto, cioè il Consiglio, su proposta iscritta dal Presidente o presentata da un consigliere.
  • Presupposti. Servono illegittimità, ragioni di interesse pubblico, termine ragionevole e bilanciamento con gli interessi dei consiglieri nominati (art. 21-nonies L. 241/1990). Il limite fisso di sei mesi, introdotto dalla L. 182/2025, riguarda autorizzazioni e vantaggi economici; qui vale il termine ragionevole.
  • Nessun obbligo di annullare. L’istanza di autotutela non fa sorgere di per sé un obbligo di provvedere (Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2026, n. 832, citato da Lentepubblica).
  • Convalida, non annullamento. Se il vizio viene riconosciuto, la via proporzionata è riconvocare la Conferenza, completare il coordinamento e far votare al Consiglio la convalida delle composizioni (art. 21-nonies, comma 2).
  • Sospensione. L’art. 21-quater, comma 2, chiede «gravi ragioni» e il tempo strettamente necessario. Qui fermerebbe il parere obbligatorio delle Commissioni (art. 26, comma 9) su ogni proposta: il rimedio farebbe più danni del vizio.
  • Ricorso al TAR Sicilia, Palermo. Il consigliere può impugnare delibere del proprio Consiglio solo se lesive delle sue prerogative (ius ad officium), non per difendere la legalità in generale (Filodiritto). Alongi, secondo l’elenco pubblicato, siede nella II Commissione: il suo interesse è dubbio.
  • Acquiescenza. Chi partecipa alla seduta senza sollevare il vizio prima del voto, con una questione pregiudiziale, rischia di non poterlo far valere dopo (TAR Campania, Napoli, sez. I, 13 giugno 2024, n. 3734, commento).
  • Termini. Ricorso al TAR entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120. Per un consigliere presente in seduta il termine può decorrere dal 24 settembre: in via prudenziale, scadrebbe il 23 novembre 2026.

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Fonte: Report Sicilia

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