CGA: dopo un anno niente autotutela per la P.A. in caso di buona fede. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Eventi.
Cosa sta succedendo
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana ribadisce il principio secondo cui l’annullamento di un provvedimento autorizzativo nei confronti di cittadini singoli o associati non può avvenire se questi hanno esercitato il diritto autorizzato in buona fede e senza conoscere che l’autorizzazione non fosse legittima per più di dodici mesi.
Ciò a maggior ragione se l’autorizzazione riguarda una struttura per anziani che nel frattempo è stata sanata urbanisticamente e che quindi può ben assolvere alla tutela della vita e della salute di soggetti vulnerabili, quali gli anziani e fragili ospiti della struttura, il cui allontanamento forzato avrebbe causato un sacrificio sproporzionato e un danno irreparabile.
Il caso
Il caso concreto riguarda una complessa e delicata vicenda burocratica che rischiava di travolgere una struttura di accoglienza per anziani.
Con ordinanza in data odierna, i giudici amministrativi d’appello hanno accolto l’istanza cautelare proposta in appello dall’Associazione A.R.P.A.D.A. 2009 Onlus, assistita e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, sospendendo l’esecutività della precedente sentenza del TAR Palermo che aveva invece confermato la chiusura dell’attività.
Al centro del contenzioso vi era la comunità alloggio Villa Francesca operante a Cerda (Pa) fin dal 2017.
A seguito di un’ispezione avvenuta a inizio 2025, il Comune di Cerda aveva improvvisamente disposto l’annullamento in autotutela della licenza d’esercizio (rilasciata ben sette anni prima) e la contestuale cancellazione dall’Albo comunale, adducendo presunte non conformità urbanistiche dell’immobile.
Il giudizio d’appello
Contro tali provvedimenti, l’associazione ARPADA ha proposto impugnazione, assistita e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.
I legali hanno dedotto in giudizio l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Cerda, evidenziando prima di tutto la violazione del termine perentorio di 12 mesi previsto dalla legge 241/90 per l’esercizio dell’autotutela da parte della Pubblica Amministrazione.
L’annullamento d’ufficio era infatti intervenuto a distanza di oltre sette anni dal rilascio del titolo, senza che vi fosse alcun presupposto di falsità o dolo imputabile all’associazione conduttrice.
Inoltre, la difesa ha dimostrato l’assoluta buona fede dell’associazione e la successiva integrale sanatoria urbanistica dell’immobile, formalizzata dal Comune stesso con il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 10/2025.
Venuto meno qualsiasi difetto edilizio, l’ordinanza di chiusura risultava quindi priva di reale utilità pubblica
L’ordinanza cautelare del CGA
Il CGA, sposando le tesi degli avvocati Rubino e Marino, ha operato un fondamentale bilanciamento degli interessi in gioco.
L’ordinanza del CGA, oltre a rilevare la violazione dei termini per esercizio del potere di autotutela da parte del Comune di Cerda, ha evidenziato che dinanzi a una “legalità urbanistica ormai integralmente ricostituita”, deve essere accordata prevalenza alla tutela della vita e della salute di soggetti vulnerabili, quali gli anziani e fragili ospiti della struttura, il cui allontanamento forzato avrebbe causato un sacrificio sproporzionato e un danno irreparabile.
Grazie al buon esito dell’istanza cautelare, la comunità “Villa Francesca” può continuare regolarmente a prestare la propria assistenza e i suoi servizi sul territorio, garantendo la serenità dei suoi ospiti e delle loro famiglie.
L’articolo CGA: no autotutela P.A. oltre l’anno, se diritto è fruito in buona fede proviene da Sicilia ON Press.
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Fonte: Sicilia On Press
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