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CGA: dopo un anno niente autotutela per la P.A. in caso di buona fede

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CGA: dopo un anno niente autotutela per la P.A. in caso di buona fede. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Eventi.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana ribadisce il principio secondo cui l’annullamento di un provvedimento autorizzativo nei confronti di cittadini singoli o associati non può avvenire se questi hanno esercitato il diritto autorizzato in buona fede e senza conoscere che l’autorizzazione non fosse legittima per più di dodici mesi.

Ciò a maggior ragione se l’autorizzazione riguarda una struttura per anziani che nel frattempo è stata sanata urbanisticamente e che quindi può ben assolvere alla tutela della vita e della salute di soggetti vulnerabili, quali gli anziani e fragili ospiti della struttura, il cui allontanamento forzato avrebbe causato un sacrificio sproporzionato e un danno irreparabile.

 Il caso

Il caso concreto riguarda una complessa e delicata vicenda burocratica che rischiava di travolgere una  struttura di accoglienza per anziani.

Con ordinanza in data odierna, i giudici amministrativi d’appello hanno accolto l’istanza cautelare proposta in appello dall’Associazione A.R.P.A.D.A. 2009 Onlus, assistita e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, sospendendo l’esecutività della precedente sentenza del TAR Palermo che aveva invece confermato la chiusura dell’attività.

Al centro del contenzioso vi era la comunità alloggio Villa Francesca operante a Cerda (Pa) fin dal 2017.

A seguito di un’ispezione avvenuta a inizio 2025, il Comune di Cerda aveva improvvisamente disposto l’annullamento in autotutela della licenza d’esercizio (rilasciata ben sette anni prima) e la contestuale cancellazione dall’Albo comunale, adducendo presunte non conformità urbanistiche dell’immobile.

Il giudizio d’appello

Contro tali provvedimenti, l’associazione ARPADA ha proposto impugnazione, assistita e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.

I legali hanno dedotto in giudizio l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Cerda, evidenziando prima di tutto la violazione del termine perentorio di 12 mesi previsto dalla legge 241/90 per l’esercizio dell’autotutela da parte della Pubblica Amministrazione.

L’annullamento d’ufficio era infatti intervenuto a distanza di oltre sette anni dal rilascio del titolo, senza che vi fosse alcun presupposto di falsità o dolo imputabile all’associazione conduttrice.

Inoltre, la difesa ha dimostrato l’assoluta buona fede dell’associazione e la successiva integrale sanatoria urbanistica dell’immobile, formalizzata dal Comune stesso con il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 10/2025.

Venuto meno qualsiasi difetto edilizio, l’ordinanza di chiusura risultava quindi priva di reale utilità pubblica

L’ordinanza cautelare del CGA

Il CGA, sposando le tesi degli avvocati Rubino e Marino, ha operato un fondamentale bilanciamento degli interessi in gioco.

L’ordinanza del CGA, oltre a rilevare la violazione dei termini per esercizio del potere di autotutela da parte del Comune di Cerda, ha evidenziato che dinanzi a una “legalità urbanistica ormai integralmente ricostituita”, deve essere accordata prevalenza alla tutela della vita e della salute di soggetti vulnerabili, quali gli anziani e fragili ospiti della struttura, il cui allontanamento forzato avrebbe causato un sacrificio sproporzionato e un danno irreparabile.

Grazie al buon esito dell’istanza cautelare, la comunità “Villa Francesca” può continuare regolarmente a prestare la propria assistenza e i suoi servizi sul territorio, garantendo la serenità dei suoi ospiti e delle loro famiglie.

L’articolo CGA: no autotutela P.A. oltre l’anno, se diritto è fruito in buona fede proviene da Sicilia ON Press.

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Fonte: Sicilia On Press

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