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Agrigento – La fascia tricolore non si presta: In assenza del Sindaco può indossarla soltanto il Vicesindaco

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Agrigento – La fascia tricolore non si presta: In assenza del Sindaco può indossarla soltanto il Vicesindaco. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Politica.

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Né un assessore né un consigliere comunale possono utilizzarla per rappresentare il primo cittadino durante cerimonie o manifestazioni. La semplice delega del sindaco non basta. L’unica eccezione riguarda chi esercita specifiche funzioni di ufficiale dello stato civile

La fascia tricolore non è un accessorio da consegnare, di volta in volta, a un assessore, a un consigliere comunale o a un altro rappresentante dell’amministrazione. È il distintivo istituzionale del sindaco e, quando il primo cittadino è assente o temporaneamente impedito, può essere indossata esclusivamente dal vicesindaco che ne esercita le funzioni.

A stabilirlo è innanzitutto l’articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Testo unico degli enti locali:

«Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla».

La legge, dunque, individua espressamente il titolare del distintivo. La fascia non rappresenta genericamente il Comune o l’amministrazione in carica, ma rende immediatamente riconoscibile il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale del Governo.

In assenza del sindaco spetta soltanto al vicesindaco

Il principio è stato chiarito ripetutamente dal Ministero dell’Interno. In particolare, la circolare ministeriale n. 5 del 4 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1998, sottolinea il valore altamente simbolico della fascia e la necessità che venga utilizzata in maniera corretta e coerente con la funzione esercitata.

La circolare precisa che il distintivo serve a rendere evidente la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di cariche pubbliche. Non è, pertanto, un semplice simbolo di rappresentanza che il primo cittadino può “prestare” liberamente a chi ritiene opportuno delegare.

La stessa circolare venne trasmessa anche al commissario dello Stato per la Regione Siciliana e costituisce il riferimento interpretativo utilizzato dal Ministero per assicurare un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale.

Sul punto il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno è stato ancora più esplicito:

«Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente, spetta solo al vicesindaco fregiarsene».

Non basta, quindi, che il sindaco sia impossibilitato a partecipare a una cerimonia e firmi una delega in favore di un assessore o di un consigliere. Quella delega può consentire al soggetto individuato di portare il saluto dell’amministrazione o di partecipare all’iniziativa in rappresentanza del Comune, ma non gli attribuisce la qualifica di sindaco e non lo autorizza a indossarne il distintivo.

Il Ministero ha chiarito espressamente che un assessore che non ricopra anche la carica di vicesindaco non può utilizzare la fascia per presenziare, in luogo del sindaco, a eventi organizzati anche in altri comuni. Il divieto vale pure quando esiste una delega formale del primo cittadino.

La disciplina vale anche in Sicilia

La specialità dell’ordinamento siciliano non modifica questa conclusione. Il Ministero dell’Interno, rispondendo proprio a un quesito riguardante l’utilizzo della fascia da parte di un consigliere comunale, ha ricordato che la Regione Siciliana ha recepito la disposizione nazionale attraverso l’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48 del 1991, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2000.

Nello stesso parere viene ribadito che, in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, «spetta solo al vice sindaco» indossare la fascia. Assessori, consiglieri o altri esponenti dell’amministrazione non possono farlo sulla base di una semplice delega.

Il punto è essenziale: la delega a rappresentare il Comune non coincide con la sostituzione giuridica del sindaco.

Il vicesindaco, nei casi previsti dalla legge, non partecipa alla cerimonia soltanto come delegato. Egli sostituisce istituzionalmente il sindaco e ne esercita le funzioni. È proprio questa posizione vicaria a consentirgli di indossare legittimamente la fascia tricolore.

Un assessore o un consigliere delegato, invece, resta titolare della propria carica. Può intervenire, parlare e portare il saluto dell’amministrazione, ma non può trasformarsi simbolicamente nel sindaco utilizzandone il distintivo.

L’eccezione per matrimoni e unioni civili

Esiste una specifica eccezione, che non deve però essere confusa con la rappresentanza politica o istituzionale del Comune.

L’articolo 70 del decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, stabilisce che l’ufficiale dello stato civile, durante la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell’unione civile, deve indossare la fascia tricolore.

In queste circostanze la fascia può essere utilizzata anche da un assessore, da un consigliere o da un cittadino al quale siano state regolarmente delegate le funzioni di ufficiale dello stato civile. L’autorizzazione, tuttavia, vale esclusivamente durante la celebrazione e deriva direttamente dalla legge, non da una generica delega a rappresentare il sindaco.

Il Ministero ha precisato che la fascia non può essere utilizzata neppure per attività preparatorie, come le pubblicazioni di matrimonio: l’eccezione riguarda soltanto il momento nel quale vengono effettivamente celebrati il matrimonio o l’unione civile.

Neppure un regolamento comunale può trasformarla in un simbolo generico

I Comuni possono disciplinare attraverso i propri regolamenti altri segni distintivi da utilizzare nelle occasioni istituzionali. Possono, ad esempio, prevedere un medaglione, una fascia con colori differenti o un altro simbolo destinato al presidente del Consiglio comunale o ai rappresentanti dell’ente.

Non possono, invece, utilizzare il regolamento per estendere liberamente l’uso della fascia tricolore, perché essa è disciplinata dalla legge statale ed è riservata alla funzione sindacale. Lo stesso Ministero ha suggerito agli enti locali di ricorrere a simboli differenti quando intendano rendere riconoscibili altri amministratori, senza creare confusione tra cariche diverse.

In Sicilia, peraltro, è stato introdotto uno specifico segno distintivo per il presidente del Consiglio comunale, con i colori giallo e rosso della Regione. Si tratta di una fascia diversa da quella tricolore del sindaco e proprio questa distinzione conferma che ogni carica deve utilizzare esclusivamente il simbolo attribuitole dall’ordinamento.

La fascia non è una concessione personale del sindaco

Il quadro normativo e interpretativo non lascia, dunque, spazio a letture di comodo:

  • il sindaco indossa la fascia nelle occasioni ufficiali connesse alla propria funzione;
  • se il sindaco è assente o temporaneamente impedito, può indossarla soltanto il vicesindaco che lo sostituisce;
  • un assessore o un consigliere comunale non può utilizzarla neppure se munito di delega;
  • l’eccezione riguarda esclusivamente chi celebra un matrimonio o costituisce un’unione civile nella qualità di ufficiale dello stato civile;
  • gli altri organi comunali devono utilizzare eventuali segni distintivi differenti, previsti dalla legge o dai regolamenti.

Non si tratta di una questione estetica o di semplice cerimoniale. La fascia tricolore incorpora una precisa funzione pubblica e identifica davanti ai cittadini colui che, in quel momento, esercita legittimamente le funzioni di sindaco.

Consegnarla a chi non ne ha titolo significa confondere ruoli istituzionali che la legge ha voluto mantenere distinti. La fascia appartiene alla funzione, non alla maggioranza politica, alla giunta o alla disponibilità personale del primo cittadino. E la sua consegna a un soggetto diverso dal vicesindaco non diventa legittima soltanto perché autorizzata dal sindaco.

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Fonte: Report Sicilia

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