Al momento stai visualizzando Agrigento – Caso Crosta, il documento che smentisce la difesa: La pratica era sua e per 15 anni non ha inviato gli atti richiesti

Agrigento – Caso Crosta, il documento che smentisce la difesa: La pratica era sua e per 15 anni non ha inviato gli atti richiesti

  • Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Politica
  • Commenti dell'articolo:0 commenti

Agrigento – Caso Crosta, il documento che smentisce la difesa: La pratica era sua e per 15 anni non ha inviato gli atti richiesti. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Politica.

Cosa sta succedendo

⏱️Tempo di lettura: 11 min

Esclusiva Report Sicilia: il nulla osta paesaggistico fu chiesto personalmente da Giovanni Crosta nel 2011, non dal padre. La Soprintendenza chiude il procedimento perché le integrazioni domandate il 23 giugno 2011 non sono mai state presentate. Il Comune ora deve decidere sulla sanatoria e verificare i lavori recenti. Per il vicesindaco restano solo le dimissioni o la revoca

Tanto tuonò che piovve. E il documento ufficiale arrivato al Comune di Agrigento è persino più grave, sul piano politico, di quanto fosse emerso fino a questo momento.

Report Sicilia è entrato in possesso del provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Agrigento ha chiuso con parere negativo il procedimento relativo all’immobile di contrada Mandrascava-Zingarello riconducibile al vicesindaco Giovanni Crosta.

L’atto porta il protocollo della Soprintendenza numero 8472 del 10 settembre 2026 ed è stato acquisito nello stesso giorno dal Comune di Agrigento al protocollo in entrata numero 64919.

Non si tratta, dunque, di un’indiscrezione, di una ricostruzione giornalistica o di un sospetto. Il documento esiste, è firmato dal soprintendente Angelo Di Franco e dal funzionario direttivo Michele Principato ed è stato formalmente trasmesso a Giovanni Crosta, al sindaco e al responsabile del Settore Urbanistica.

Ma il particolare politicamente più dirompente è un altro: dagli atti risulta che l’istanza paesaggistica non fu presentata dal padre di Crosta.

Fu Giovanni Crosta in persona a presentarla il 23 maggio 2011.

L’istanza del 2011 porta il nome di Giovanni Crosta

Nel provvedimento si legge che la richiesta di nulla osta paesaggistico in sanatoria venne presentata dal signor Giovanni Crosta il 23 maggio 2011 e acquisita dalla Soprintendenza al protocollo numero 3586.

Questo dato introduce un elemento nuovo e decisivo rispetto alla narrazione pubblica utilizzata fino a oggi dal vicesindaco.

Crosta aveva sostenuto di avere ereditato l’immobile e aveva ricondotto al padre la presentazione della pratica di sanatoria. Nessuno gli ha mai contestato la responsabilità di avere ricevuto un bene per successione: l’abuso edilizio, evidentemente, non si eredita come responsabilità penale personale.

Il documento ufficiale dimostra però che almeno il procedimento paesaggistico avviato presso la Soprintendenza non era una pratica della quale Crosta sarebbe venuto a conoscenza soltanto dopo avere ereditato la proprietà.

L’istanza porta il suo nome ed è stata presentata personalmente nel 2011.

Questo significa che Giovanni Crosta conosceva direttamente la questione urbanistica e paesaggistica dell’immobile da almeno quindici anni. Non può quindi essere rappresentato come un soggetto estraneo a una vecchia pratica amministrativa lasciata dal padre e scoperta soltanto in seguito.

Va precisato, per correttezza, che il documento riguarda la richiesta di nulla osta paesaggistico collegata alla sanatoria e non consente, da solo, di stabilire chi abbia presentato originariamente al Comune la domanda di condono edilizio. Ma certifica senza alcun dubbio che nel 2011 fu Giovanni Crosta a chiedere alla Soprintendenza il provvedimento necessario per tentare di completare quella procedura.

Per quindici anni non sono state trasmesse le integrazioni

C’è poi un secondo dato ancora più pesante.

La Soprintendenza riferisce di avere richiesto, con nota numero 6085 del 23 giugno 2011, una serie di integrazioni indispensabili per istruire la domanda.

Il fascicolo depositato da Crosta conteneva soltanto alcuni stralci planimetrici catastali e aerofotogrammetrici e una fotocopia delle planimetrie dell’edificio depositate in Catasto.

Mancavano, invece:

  • la relazione descrittiva dell’abuso;
  • il progetto architettonico;
  • l’indicazione dell’epoca di costruzione;
  • la copia integrale della domanda di sanatoria depositata al Comune;
  • gli ulteriori elementi necessari per verificare la consistenza e la legittimità delle opere.

Non si tratta di documenti secondari. Sono precisamente gli atti necessari a comprendere quando sia stato costruito il fabbricato, quali parti ne costituiscano la consistenza originaria, quali opere siano state aggiunte successivamente e se esistano i presupposti per una valutazione paesaggistica favorevole.

La Soprintendenza scrive che, nonostante il “considerevole lasso di tempo trascorso”, la documentazione integrativa non è mai stata trasmessa.

Quindici anni.

Per quindici anni una richiesta intestata a Giovanni Crosta è rimasta priva degli atti necessari a dimostrare l’epoca, la consistenza e la possibile sanabilità delle opere. Soltanto oggi, dopo gli articoli di Report Sicilia e l’apertura del caso politico, il procedimento è stato formalmente chiuso.

La domanda, allora, non è più soltanto perché Crosta non abbia risposto tempestivamente alla stampa o alle richieste di chiarimento inviate via PEC.

La domanda è molto più semplice: perché dal 2011 al 2026 non ha fornito alla Soprintendenza la documentazione indispensabile per fare esaminare compiutamente la sua stessa istanza?

Il parere è negativo per carenza documentale, non ancora nel merito

Il provvedimento deve essere raccontato con precisione.

La Soprintendenza non afferma, in questo atto, di avere accertato definitivamente l’insanabilità dell’intero immobile. Non poteva farlo proprio perché la documentazione necessaria non è mai stata prodotta.

Il procedimento viene chiuso con parere negativo per carenza documentale. L’ufficio spiega che, senza conoscere l’epoca di costruzione, la consistenza delle opere e gli altri elementi tecnici richiesti, non può verificare la compatibilità paesaggistica né l’esistenza dei presupposti di legge per rilasciare il nulla osta.

Questa precisazione, però, non alleggerisce la posizione politica del vicesindaco. La aggrava.

Non siamo davanti a un nulla osta favorevole che Crosta non avrebbe ancora avuto il tempo di mostrare. Siamo davanti a un procedimento avviato da lui nel 2011, rimasto incompleto per quindici anni e adesso chiuso negativamente perché il richiedente non ha mai trasmesso gli atti richiesti.

È questo il fatto nuovo che sino a oggi nessuno aveva potuto affermare con il documento in mano.

La fascia costiera e il limite dei 150 metri

La Soprintendenza conferma inoltre che l’immobile ricade nella fascia costiera sottoposta alla tutela prevista dall’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Richiama espressamente anche l’articolo 15 della legge regionale siciliana numero 78 del 1976, che prevede l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla legge.

Il provvedimento riguarda il fabbricato censito al foglio di mappa 180, particella 95, subalterni 2 e 3.

La Soprintendenza non prende una decisione definitiva sulla compatibilità delle opere con il vincolo proprio perché manca, tra le altre cose, la documentazione sull’epoca di costruzione.

Ed è qui che la vicenda amministrativa si salda con gli interrogativi sollevati da Report Sicilia: stabilire quando siano state realizzate le singole porzioni dell’immobile non è un dettaglio, ma può determinare la possibilità o l’impossibilità giuridica della sanatoria.

Il Comune, ricevuto il parere negativo, non può più lasciare il fascicolo in un cassetto. Deve compiere gli adempimenti di propria competenza, verificare gli atti e adottare una decisione espressa sulla domanda edilizia.

Il diniego non riguarda soltanto il passato

Resta poi completamente aperto il capitolo più delicato: quello degli interventi apparentemente eseguiti in epoca recente.

Il provvedimento della Soprintendenza riguarda l’istanza presentata nel 2011 e la documentazione allora depositata. Non certifica né legittima eventuali lavori realizzati successivamente.

Il Comune dovrà quindi verificare separatamente:

  • quali opere siano state eseguite negli ultimi anni;
  • in quale data siano state realizzate;
  • chi le abbia commissionate;
  • se abbiano interessato parti dell’immobile comprese nella sanatoria;
  • se esistano Cila, Scia, permessi o altri titoli edilizi;
  • se sia stata richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica;
  • se lo stato attuale corrisponda alle planimetrie depositate;
  • quale impresa abbia realizzato gli interventi.

Essere comproprietari di un immobile ereditato non significa automaticamente essere responsabili delle opere originarie. Ma i lavori eventualmente commissionati o realizzati dopo l’acquisto della proprietà costituiscono una questione diversa e autonoma.

Le responsabilità personali non possono essere anticipate da un giornale e dovranno essere accertate dagli organi competenti. Se, tuttavia, gli uffici comunali dovessero rilevare opere recenti prive dei titoli richiesti e fatti astrattamente configurabili come reato, scatterebbe per i pubblici ufficiali l’obbligo di trasmettere la notizia all’autorità giudiziaria.

Non sarebbe una scelta politica del sindaco, né una concessione fatta a Report Sicilia. Sarebbe un dovere d’ufficio.

Crosta può impugnare il provvedimento, ma si apre un altro problema politico

La Soprintendenza indica due possibili rimedi.

Contro il provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico all’Assessorato regionale dei Beni culturali entro trenta giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell’atto.

In alternativa, è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni.

Il documento non dice che Crosta e la sorella debbano necessariamente proporre insieme l’impugnazione. La legittimazione e le modalità dell’eventuale ricorso dipenderanno dalla titolarità dell’interesse e dovranno essere valutate dai loro legali.

Ma il problema politico resta enorme.

Se il vicesindaco impugnasse un provvedimento connesso a un procedimento nel quale il Comune è direttamente coinvolto e chiamato a svolgere gli adempimenti conseguenti, si aprirebbe una situazione istituzionale che il sindaco e il Segretario generale dovrebbero esaminare immediatamente sotto il profilo dell’astensione, del conflitto di interessi e dell’eventuale incompatibilità prevista dalla normativa applicabile.

Crosta conserva, peraltro, le deleghe agli Affari legali e generali, alla Trasparenza e anticorruzione e i Rapporti con il Consiglio. E rimane vicesindaco.

Come può il titolare degli Affari legali dell’amministrazione restare politicamente al vertice del Comune mentre valuta se impugnare un provvedimento che quello stesso Comune deve utilizzare per decidere sulla sua pratica?

La revoca della Polizia municipale non basta

Il sindaco Michele Sodano ha tolto a Crosta soltanto la delega alla Polizia municipale e alla Sicurezza stradale.

Non gli ha revocato la carica di vicesindaco. Non gli ha tolto Trasparenza e anticorruzione. Non gli ha tolto gli Affari legali. Non gli ha tolto la Protezione civile.

E soprattutto non ha spiegato come intenda garantire l’assoluta indipendenza degli uffici comunali chiamati adesso a esaminare il fascicolo e a verificare i lavori recenti.

La situazione è resa ancora più grave dall’atto di indirizzo sulle pratiche di sanatoria firmato da Crosta e dall’assessore Maria Miccichè su carta intestata del sindaco mentre la pratica riconducibile allo stesso vicesindaco era ancora pendente.

Quell’atto non dimostra da solo che Crosta sia intervenuto sul proprio fascicolo. Dimostra però qualcosa che oggi appare politicamente insostenibile: un amministratore personalmente interessato a una sanatoria ha partecipato alla formulazione di un indirizzo rivolto proprio alla definizione delle pratiche di sanatoria.

Ora sappiamo anche che la richiesta paesaggistica del 2011 era intestata direttamente a lui e che le integrazioni domandate dalla Soprintendenza non erano mai state presentate.

Non era dunque una pratica lontana, sconosciuta o esclusivamente ereditata. Era un procedimento del quale Crosta risultava personalmente richiedente.

Altro che aggressione giornalistica

All’inizio di questa vicenda Crosta ha reagito attaccando Report Sicilia e annunciando querele. La ricostruzione giornalistica è stata descritta come falsa, strumentale o diffamatoria.

Adesso parla il documento.

Parla il protocollo numero 8472. Parla l’istanza intestata a Giovanni Crosta. Parla la richiesta di integrazioni del 23 giugno 2011. Parla la documentazione mai trasmessa. Parla il parere negativo inviato al Comune il 10 settembre 2026.

Chi ha tentato di delegittimare il giornale dovrebbe oggi spiegare perché, invece di rispondere con gli atti, abbia preferito attaccare chi poneva domande.

Il giornalismo non emette sentenze. Porta alla luce documenti, evidenzia contraddizioni e pretende risposte da chi esercita funzioni pubbliche.

Ed è esattamente quello che Report Sicilia ha fatto.

Sodano non ha più alibi

Il sindaco adesso non può dire di dovere ancora attendere chiarimenti generici.

Il chiarimento è arrivato dalla Soprintendenza ed è stato protocollato dal Comune.

Michele Sodano deve rendere pubblico il provvedimento, disporre l’acquisizione integrale dei fascicoli, garantire l’astensione di Crosta da qualunque attività collegata alla vicenda, ordinare verifiche indipendenti sullo stato dei luoghi e pretendere una relazione formale dagli uffici competenti.

Deve inoltre chiarire:

  • quando abbia appreso dell’istanza presentata personalmente da Crosta nel 2011;
  • se conoscesse la richiesta di integrazioni rimasta senza risposta;
  • se fosse informato della pratica quando Crosta firmò l’atto di indirizzo sulle sanatorie;
  • chi abbia autorizzato l’utilizzo della carta intestata del sindaco;
  • quali controlli siano stati realmente avviati;
  • chi sia il responsabile del procedimento;
  • quali misure siano state adottate per prevenire interferenze;
  • se siano già stati verificati i lavori apparentemente recenti.

Il tempo delle toppe è finito.

Il parere negativo della Soprintendenza non equivale ancora, da solo, a una sentenza penale né al definitivo rigetto comunale della sanatoria. Ma sul piano politico certifica il fallimento della linea difensiva utilizzata finora.

Crosta non può continuare a dirigere politicamente un’amministrazione chiamata a decidere sulla sua pratica, verificare il suo immobile e valutare eventuali lavori recenti.

A questo punto le possibilità sono soltanto due: Giovanni Crosta si dimette oppure Michele Sodano lo revoca.

Ogni ulteriore rinvio non sarebbe garantismo. Sarebbe la scelta consapevole di mantenere al vertice del Comune un conflitto politico e istituzionale che il documento ufficiale della Soprintendenza ha reso impossibile ignorare.

Leggi anche: Altre notizie su Politica

Fonte: Report Sicilia

News Agrigento continua a seguire la vicenda e fornirà aggiornamenti in tempo reale.

Lascia un commento