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Agrigento – AICA, prima azzerata la Consulta che controllava l’azienda, adesso si riscrivono le regole per ricostituirla

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Agrigento – AICA, prima azzerata la Consulta che controllava l’azienda, adesso si riscrivono le regole per ricostituirla. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Politica.

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⏱️Tempo di lettura: 11 min

Dopo la controversa decisione del 29 settembre 2025, che ha cancellato la precedente Consulta delle associazioni, arriva il nuovo regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Martedì 13 ottobre i sindaci saranno chiamati ad approvarlo. Ma il testo riduce alcune garanzie previste dal regolamento del 2022 e solleva interrogativi sul rispetto dell’articolo 48 dello Statuto. Il paradosso è evidente. Chi deve essere controllato stabilisce le regole di chi dovrebbe controllarlo.

AGRIGENTO. Prima hanno azzerato la Consulta delle associazioni che esercitava funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione di AICA. Adesso, a distanza di poco più di un anno, si preparano a ricostituirla attraverso un nuovo regolamento che, rispetto a quello precedente, presenta disposizioni meno incisive in materia di partecipazione, pubblicità e controllo.

È quanto emerge dal confronto tra gli atti che hanno accompagnato la vicenda della Consulta e il nuovo regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione numero 5 dell’8 aprile 2026, destinato all’esame dell’Assemblea dei Sindaci convocata per martedì 13 ottobre.

Una vicenda sulla quale Report Sicilia è intervenuto ripetutamente, contestando fin dall’inizio la legittimità della decisione assunta il 29 settembre 2025.

Ed è proprio da quella decisione che bisogna partire per comprendere ciò che sta accadendo.

Il 29 settembre 2025 l’azzeramento della Consulta

La Consulta delle associazioni di AICA era stata costituita nel 2022 sulla base delle disposizioni dello Statuto aziendale.

Le associazioni partecipanti erano state ammesse attraverso un procedimento esaminato dal precedente Consiglio di Amministrazione, che aveva valutato la documentazione e i requisiti richiesti.

Per oltre tre anni la Consulta aveva esercitato un’attività di vigilanza sulla gestione del servizio idrico, chiedendo documenti, formulando osservazioni e segnalando criticità.

Poi, il 29 settembre 2025, la nuova governance aziendale ha disposto la cessazione della precedente composizione, richiamando questioni relative ai requisiti delle associazioni.

Una decisione che Report Sicilia ha contestato sin dal primo momento, ritenendola priva di un adeguato fondamento statutario.

Il punto centrale della contestazione era semplice.

Se le associazioni erano state precedentemente ammesse attraverso atti del Consiglio di Amministrazione, sulla base di quale disposizione si poteva procedere alla decadenza generalizzata dell’intero organismo?

Quali irregolarità erano state accertate per ciascuna associazione?

Erano stati adottati provvedimenti individuali adeguatamente motivati?

Ed era stato garantito alle organizzazioni interessate il diritto di conoscere e contestare le ragioni dell’esclusione?

Domande alle quali, secondo quanto più volte denunciato da Report Sicilia, non sono state fornite risposte sufficienti a superare i dubbi sulla correttezza del procedimento.

La nostra testata ha sostenuto che quell’azzeramento fosse illegittimo, richiamando gli atti costitutivi della Consulta e le disposizioni dello Statuto.

Si tratta di una contestazione precisa, che non deve essere confusa con un eventuale accertamento giudiziario definitivo dell’illegittimità.

Ma resta una questione fondamentale.

Prima di istituire una nuova Consulta, AICA dovrebbe spiegare in maniera convincente perché ha cancellato quella precedente.

Oltre settanta iniziative di controllo, poi il silenzio

La Consulta azzerata non era un organismo rimasto inattivo.

Secondo quanto riferito dalle associazioni che ne facevano parte, nel corso della propria attività aveva promosso oltre settanta iniziative tra richieste di documentazione, istanze, esposti e segnalazioni.

Le questioni sollevate riguardavano la gestione del servizio idrico, gli atti amministrativi, le criticità economiche e il rispetto delle disposizioni che disciplinano l’azienda.

Le segnalazioni erano state indirizzate anche alla Prefettura, alla Corte dei conti, ad ARERA, alla Regione Siciliana e alla Procura della Repubblica.

Naturalmente, la presentazione di un esposto non dimostra automaticamente la fondatezza delle irregolarità denunciate.

Dimostra però che quell’organismo esercitava concretamente una funzione di controllo e che le associazioni non si limitavano a partecipare a incontri formali.

È proprio questo il dato politico e istituzionale che merita attenzione.

La Consulta faceva domande.

Chiedeva atti.

Contestava decisioni.

Portava all’esterno dell’azienda questioni che riteneva meritevoli di approfondimento.

Poi è stata azzerata.

E da quel momento la partecipazione delle associazioni attraverso quell’organismo statutario si è interrotta.

Il nuovo regolamento arriva dopo la cancellazione del precedente organismo

Adesso si apre una nuova fase.

Come raccontato sabato dal giornalista Gioacchino Schicchi su La Sicilia, martedì 13 ottobre l’Assemblea dei Sindaci sarà chiamata a pronunciarsi sul regolamento della nuova Consulta.

Il testo è stato predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione di AICA con deliberazione numero 5 dell’8 aprile 2026.

Ed emerge immediatamente un interrogativo.

È opportuno che l’organo sul quale la Consulta deve esercitare anche funzioni di vigilanza e controllo definisca le regole che disciplinano il funzionamento del controllore?

La predisposizione di un regolamento da parte degli organi aziendali non costituisce di per sé un’illegittimità.

Ma il suo contenuto deve rispettare lo Statuto e garantire l’effettività delle funzioni attribuite alla Consulta.

Ed è proprio sul contenuto che emergono le maggiori criticità.

L’articolo 48 dello Statuto attribuisce alla Consulta poteri precisi

Lo Statuto AICA dedica l’articolo 48 alla vigilanza e al controllo.

Alla Consulta sono attribuite espressamente funzioni di ascolto, informazione, controllo, concertazione e dibattito sul servizio idrico integrato.

L’organismo deve vigilare sulla realizzazione degli obiettivi e delle voci del Piano Programma e può promuovere atti di indirizzo da sottoporre all’Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore.

Lo stesso articolo stabilisce che la Consulta debba essere ascoltata dall’Assemblea, dalla Direzione e dall’organismo del controllo analogo anche su richiesta di una sola organizzazione.

Si tratta di prerogative statutarie che non possono essere eliminate attraverso un regolamento.

Eppure, nel nuovo testo, la Consulta viene definita all’articolo 1 come organismo di partecipazione, confronto e proposta.

La funzione di controllo non compare espressamente nella definizione.

Non viene inoltre riproposta la garanzia dell’audizione su richiesta anche di una sola organizzazione.

È vero che l’omissione di una previsione statutaria non comporta automaticamente la sua abrogazione.

Ma perché non richiamare integralmente le funzioni attribuite dallo Statuto?

Perché scegliere una formulazione apparentemente più limitata?

E soprattutto, quale ruolo si vuole realmente assegnare alla nuova Consulta?

Esiste già un regolamento del 2022 che garantiva maggiori strumenti di controllo

C’è un’altra circostanza che rende difficile comprendere le scelte della governance aziendale.

La Consulta dispone già di un regolamento adottato il 10 ottobre 2022, ancora pubblicato sul sito istituzionale di AICA.

Quel testo prevedeva almeno quattro riunioni all’anno, convocate con dieci giorni di preavviso.

Le sedute erano pubbliche.

I verbali potevano essere consultati da qualsiasi cittadino.

Erano inoltre previste incompatibilità con cariche politiche e incarichi all’interno dell’azienda.

Il nuovo regolamento introduce invece una disciplina diversa.

Le riunioni ordinarie minime scendono a due all’anno.

La pubblicità delle sedute non viene espressamente confermata.

I verbali vengono conservati agli atti della Consulta, senza riproporre la precedente disposizione sulla consultabilità da parte dei cittadini.

Non vengono inoltre riprodotte le incompatibilità previste nel 2022.

Non sono differenze secondarie.

Riguardano la frequenza dell’attività, la trasparenza delle riunioni, la conoscibilità delle decisioni e le garanzie di indipendenza dei componenti.

E soprattutto il nuovo testo non sembrerebbe chiarire espressamente la sorte del regolamento precedente.

Per quale ragione sostituire una disciplina che garantiva almeno quattro riunioni annuali con una che ne prevede soltanto due?

Perché non mantenere la pubblicità delle sedute?

Perché non confermare il diritto dei cittadini a consultare i verbali?

Sono interrogativi ai quali l’Assemblea dei Sindaci dovrebbe pretendere risposte prima di procedere alla votazione.

Il Direttore Generale nomina la commissione che seleziona le associazioni

Ancora più delicata appare la procedura prevista per individuare le associazioni che potranno entrare nella nuova Consulta.

L’articolo 6 del regolamento stabilisce che le domande vengano esaminate da una commissione nominata dal Direttore Generale.

La commissione valuta le richieste di ammissione e le eventuali esclusioni.

Il Consiglio di Amministrazione prende successivamente atto delle risultanze e l’Assemblea dei Sindaci approva la composizione definitiva.

In sostanza, la struttura amministrativa dell’azienda partecipa direttamente alla selezione delle associazioni che dovranno esercitare funzioni di vigilanza sulla stessa azienda.

Non è sufficiente affermare che si tratta di una verifica dei requisiti.

Occorre garantire che la procedura sia imparziale, trasparente e verificabile.

Quali criteri verranno utilizzati?

Come saranno motivate le esclusioni?

Quali possibilità di contestazione avranno le associazioni interessate?

E soprattutto, quali garanzie impediranno che precedenti posizioni critiche nei confronti dell’azienda possano incidere sulla valutazione delle domande?

Il controllato non dovrebbe poter condizionare la composizione dell’organismo chiamato a controllarlo.

È una questione di garanzia istituzionale, prima ancora che di opportunità politica.

Un regolamento non può modificare lo Statuto

Esiste poi un limite che nessun organo aziendale può ignorare.

Lo Statuto prevale sul regolamento.

Se lo Statuto attribuisce alla Consulta funzioni di controllo e specifici diritti di interlocuzione con gli organi aziendali, un regolamento non può cancellarli o comprimerli.

Qualora si volessero modificare quelle attribuzioni, sarebbe necessario seguire il procedimento previsto per la modifica dello Statuto, con il coinvolgimento dei consigli comunali dei Comuni consorziati secondo le rispettive competenze.

L’Assemblea dei Sindaci non può trasformare una modifica sostanziale delle prerogative statutarie in una semplice approvazione regolamentare.

Per questo sarebbe opportuno acquisire, prima del voto, un parere giuridico sulla compatibilità del nuovo testo con l’articolo 48 e con il regolamento precedentemente adottato.

Mentre si riscrive la Consulta restano le domande sul piano anticorruzione

La vicenda assume un significato ancora più particolare se si considera il tema della prevenzione della corruzione.

Nelle relazioni annuali richiamate dalle associazioni viene segnalata la mancata adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I revisori, nella relazione al bilancio 2025, fanno riferimento alla predisposizione del piano per il triennio 2025-2027.

Ma la predisposizione non equivale necessariamente all’adozione formale.

Occorre conoscere l’atto con il quale l’azienda avrebbe approvato il documento e verificare il corretto assolvimento degli obblighi applicabili in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le sezioni del sito istituzionale dedicate a questi adempimenti, secondo le segnalazioni ricevute, non renderebbero disponibili i documenti attesi.

Una circostanza che richiede una verifica puntuale e una risposta ufficiale.

Eppure, nell’ordine del giorno della riunione del 13 ottobre, queste questioni non risultano inserite tra gli argomenti specifici da affrontare.

Si discute del regolamento della Consulta, ma non risulta prevista una discussione dedicata allo stato degli adempimenti anticorruzione.

Anche questa è una scelta sulla quale i sindaci dovrebbero riflettere.

I sindaci non possono approvare senza conoscere le conseguenze

Martedì 13 ottobre i sindaci soci di AICA saranno chiamati ad assumersi una responsabilità precisa.

Non dovranno soltanto valutare un documento amministrativo.

Dovranno decidere se la nuova disciplina garantisca realmente l’autonomia, la trasparenza e l’efficacia di un organismo previsto dallo Statuto per consentire la partecipazione delle associazioni alla vigilanza sul servizio idrico.

Prima di votare dovrebbero chiarire almeno tre questioni fondamentali.

La prima riguarda la legittimità dell’azzeramento della precedente Consulta, disposto il 29 settembre 2025 e mai adeguatamente chiarito rispetto alle contestazioni avanzate.

La seconda riguarda la sorte del regolamento del 10 ottobre 2022 e le ragioni per le quali alcune garanzie non sono state riproposte.

La terza riguarda la piena compatibilità del nuovo testo con l’articolo 48 dello Statuto e l’effettiva indipendenza della procedura di selezione delle associazioni.

Non si può cancellare un organismo, lasciarne irrisolte le contestazioni e successivamente ricostituirlo con regole meno garantiste senza offrire spiegazioni pubbliche.

Prima di creare una nuova Consulta bisogna spiegare perché è stata cancellata quella precedente

È questo il punto centrale dell’intera vicenda.

AICA aveva una Consulta.

Era stata costituita nel 2022.

Aveva un regolamento.

Aveva associazioni ammesse attraverso atti del precedente Consiglio di Amministrazione.

Aveva esercitato attività di controllo, presentato richieste documentali e trasmesso segnalazioni agli organismi competenti.

Il 29 settembre 2025 è stata azzerata attraverso una decisione che Report Sicilia continua a ritenere illegittima e sulla quale chiede chiarimenti documentati.

Adesso l’azienda propone un nuovo regolamento che, rispetto a quello precedente, riduce alcune garanzie organizzative e di trasparenza.

E saranno gli stessi sindaci, ai quali compete un ruolo fondamentale nel controllo dell’azienda, a decidere se approvarlo.

Il paradosso è evidente. Prima viene eliminato l’organismo che esercitava il controllo. Poi vengono riscritte le regole per ricostituirlo. E a stabilire quelle regole è proprio l’organo aziendale che dovrebbe essere sottoposto alla sua vigilanza.

Non è questo il modo migliore per ricostruire la fiducia dei cittadini in un’azienda pubblica che attraversa una delle fasi più difficili della propria storia.

La Consulta non deve diventare un organismo di rappresentanza formale, convocato poche volte all’anno e privo degli strumenti necessari per esercitare concretamente le proprie funzioni.

Deve poter controllare, chiedere documenti, formulare osservazioni e interloquire con gli organi aziendali secondo quanto previsto dallo Statuto.

Ai sindaci chiediamo una cosa semplice. Prima di votare il nuovo regolamento, chiariscano perché è stata azzerata la precedente Consulta e perché oggi si vogliono modificare garanzie che erano già previste nel 2022.

Perché il controllo dei cittadini non può essere considerato un ostacolo da ridimensionare.

E soprattutto perché chi amministra l’acqua pubblica non dovrebbe avere alcun interesse a indebolire chi ha il compito di vigilare sulla sua gestione.

Report Sicilia continuerà a seguire la vicenda e a chiedere la pubblicazione degli atti, dei pareri e delle motivazioni che accompagneranno le decisioni dell’Assemblea dei Sindaci.

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Fonte: Report Sicilia

News Agrigento continua a seguire la vicenda e fornirà aggiornamenti in tempo reale.

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