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Agrigento – Il TAR Catania: annulla ancora una volta la commissione del concorso per ricercatore in Botanica avviato nel 2010

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Agrigento – Il TAR Catania: annulla ancora una volta la commissione del concorso per ricercatore in Botanica avviato nel 2010. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Attualità.

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La Seconda Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia, con sentenza del 10 agosto 2026, ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dal candidato G. B. – difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – travolgendo per l’ennesima volta la composizione della commissione esaminatrice di concorso per ricercatore in botanica.
Il bando di concorso risale originariamente al lontano 2010.
Da allora, la procedura di reclutamento si è trasformata in un complesso contenzioso, scandito da una sequenza di ricorsi, appelli, sentenze di annullamento e giudizi di ottemperanza tra TAR e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.).
Al centro del contendere, ancora una volta, le modalità di costituzione dell’organo giudicante. Secondo i giudici amministrativi, la formazione della commissione doveva seguire rigorosamente la disciplina vigente al momento di indizione della procedura, previa formazione di una nuova lista di professori ordinari appartenenti allo specifico settore BIO/03 da cui sorteggiare i commissari esterni.
L’Università e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) avevano invece utilizzato elenchi riconducibili all’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) integrati da settori affini (BIO/01, BIO/02, BIO/15), adducendo l’impossibilità tecnica di riattivare la vecchia piattaforma ministeriale dismessa.
I giudici etnei – aderendo alle tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia – hanno affermato che le sopravvenienze normative o di fatto non possono scardinare il vincolo del giudicato né giustificare “soluzioni alternative” difformi dalle regole fissate dalle sentenze irrevocabili.
Il TAR ha, pertanto, dichiarato la nullità degli atti adottati dall’amministrazione per violazione del giudicato.
L’Università di Catania e il Ministero dell’Università e della Ricerca – per effetto della sentenza -hanno l’obbligo di riavviare e conformare la procedura alle precedenti sentenze di merito entro il termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione della decisione.
L’Ateneo dovrà rinnovare la procedura a partire dalla corretta formazione dell’elenco dei docenti sorteggiabili e prendere formalmente posizione sulle questioni preliminari relative ai requisiti dei candidati.
A conferma della piena soccombenza delle Amministrazioni resistenti, il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato in solido l’Università degli Studi di Catania e il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.450,00, oltre agli accessori di legge se dovuti.

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Fonte: Sicilia24h

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