Agrigento – Il Tar Sicilia sospende il provvedimento di chiusura di una attività artigianale. Accolto il ricorso contro il Comune di Licata. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Politica.
Cosa sta succedendo
Il Presidente del T.A.R. Sicilia – Palermo, con Decreto n. 456/2026 del 18 luglio 2026, ha sospeso in via d’urgenza la Determinazione Dirigenziale n. 1883/2026 con cui il Comune di Licata aveva illegittimamente disposto il divieto di prosecuzione dell’attività artigianale.
La società ricorrente che è un’attività storica nel settore della lavorazione di marmi e piastrelle, assistita dagli Avvocati Michele Cimino, Luigi La Placa e Giorgio Troja, ha ottenuto un’altra vittoria contro il Comune di Licata.
Questa volta ad essere stata dichiarata illegittima è stata la Determinazione Dirigenziale n.1883 del 16 luglio 2026 che aveva disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività, contestando asserite irregolarità edilizie relative a manufatti insistenti sull’area.
Il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, dott.ssa Federica Cabrini, con Decreto Presidenziale n. 00456/2026 del 18 luglio 2026 (R.G. 1605/2026), ha integralmente accolto l’istanza cautelare monocratica presentata dalla società, disponendo la sospensione immediata dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 1883/2026 del Comune di Licata e rinviando l’esame all’udienza collegiale del 10 settembre 2026.
La vicenda, alla luce dei fatti, mette in luce una condotta del Comune di Licata deprecabile sotto ogni profilo. Dapprima, l’amministrazione comunale ha percepito per oltre trent’anni i canoni di locazione dell’immobile da essa stessa concesso, senza mai sollevare alcuna questione di conformità edilizia; poi, in modo del tutto incoerente con tale condotta, ha tentato di imputare alla società ricorrente irregolarità riferite a un patrimonio edilizio di esclusiva proprietà comunale.
In secondo luogo, il procedimento amministrativo è stato condotto in violazione delle più elementari garanzie partecipative: la memoria difensiva depositata dalla società è stata deliberatamente ignorata, e il provvedimento di chiusura è stato adottato con una discutibile attestazione di assenza di osservazioni.
In terzo luogo — e con ancor maggiore gravità — il Comune ha emanato il divieto di prosecuzione dell’attività in palese violazione di una misura cautelare già disposta dal CGARS.
I legali Michele Cimino, Luigi La Placa e Giorgio Troja, in una nota congiunta dichiarano: “La decisione del T.A.R. Sicilia conferma quanto denunciato sin dall’inizio: il Comune di Licata ha adottato un provvedimento illegittimo, ignorando le osservazioni della società, violando una sospensiva del CGARS già in essere e imputando alla nostra assistita responsabilità che ad oggi non le sono state addebitate. Confidiamo che all’udienza del 10 settembre 2026 il Collegio confermi la sospensiva e, nel merito, il giudice annulli definitivamente il provvedimento di chiusura”.
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Fonte: Sicilia24h
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