Agrigento – Le ambiguità della sinistra radicale sulla zona A: le case si abbattono o non si abbattono?. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Politica.
Cosa sta succedendo

Il documento della consigliera Fucà e e del segretario provinciale Cucchiara di Sinitra Italiana e Alleanza Verde su Maddalusa e la Valle dei Templi evita la domanda decisiva: demolire le case o no?
Zenone di Elea sosteneva che Achille non avrebbe mai raggiunto la tartaruga: per arrivarci avrebbe dovuto percorrere prima metà della distanza, poi metà della metà, e così all’infinito. Il movimento c’è. La meta no.
È il paradosso che torna in mente leggendo la nota con cui la consigliera comunale Irene Fucà — eletta nella lista Controcorrente in quota Alleanza Verdi e Sinistra — e il segretario provinciale di Sinistra Italiana–AVS Pasquale Cucchiara intervengono sul caso Maddalusa e sui confini del Parco archeologico. Un testo lungo, argomentato, costruito su premesse che quasi nessuno, ad Agrigento, contesta ad alta voce. E che però, nel punto in cui la città aspetta una risposta, rallenta, si divide in metà, e non arriva. Riportiamo di seguito alcune delle affermazioni che leggiamo nel documento.
La premessa che nessuno mette in discussione
Sull’impianto storico-giuridico il documento è solido: dal decreto Gui-Mancini del 1968 alla legge regionale istitutiva del Parco, la perimetrazione della zona A nasce da criteri archeologici e scientifici, non dalla pressione edilizia successiva. Il principio enunciato — non è l’abusivismo a ridefinire la tutela — coincide con quanto sostenuto da Legambiente, con l’assunto della nota della Prefettura che definisce l’agglomerato interamente ricadente in area di inedificabilità assoluta, e con la direzione di marcia della Procura, che dal 1° luglio ha chiesto all’Ordine degli Architetti di costituire un elenco di consulenti tecnici per i procedimenti di demolizione.
Il problema comincia dopo la premessa.
La frase che apre la porta
«Difendere il vincolo non significa proporre una soluzione indiscriminata e immediata per tutte le abitazioni esistenti.» Due aggettivi reggono l’intero peso del ragionamento: indiscriminata e immediata.
Ma se il vincolo è di inedificabilità assoluta e gli immobili sono insanabili, la conseguenza giuridica è, per definizione, indiscriminata: non conosce categorie. Introdurre distinzioni significa introdurre discrezionalità dove la norma non ne prevede. E la prima distinzione proposta — prime case da un lato, seconde e terze dall’altro — è una categoria fiscale e anagrafica, non urbanistica. Nel Testo unico dell’edilizia non produce alcun effetto sull’ordine di demolizione.
«Progressivo» rispetto a che cosa?
Il documento chiede «un piano pubblico pluriennale per il superamento progressivo dell’abusivismo nella Zona A». Ma progressivo può voler dire due cose molto diverse: demolire tutto, con un calendario dilazionato; oppure demolire alcuni e non altri.
Il testo non sceglie. E la differenza non è di sfumatura: è la differenza tra un cronoprogramma e una promessa.
Criteri di priorità nell’esecuzione esistono, nella prassi delle Procure, e privilegiano immobili non ultimati, non stabilmente abitati, pericolosi. Ma la Cassazione, con una pronuncia del marzo scorso, ha chiarito che i protocolli tra Procura ed enti locali non hanno efficacia vincolante e la loro inosservanza non incide sulla procedura esecutiva. Un piano pluriennale approvato a Palazzo dei Giganti sarebbe dunque un atto politico, non uno scudo giuridico. Nella stessa sentenza si ribadisce che il decorso del tempo non genera alcun legittimo affidamento: i sessant’anni di Maddalusa, giuridicamente, non contano.
«I presupposti di legge»: quali altri?
Il passaggio più opaco è quello sull’«acquisizione al patrimonio pubblico e la successiva demolizione degli immobili per i quali ricorrano i presupposti di legge».
La domanda è elementare: quali immobili della zona A non rientrerebbero in quei presupposti? L’articolo 31 del d.P.R. 380/2001 prevede che l’inottemperanza all’ingiunzione produca l’acquisizione, e che per le opere su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità l’acquisizione operi di diritto a favore dell’amministrazione che vigila sul vincolo. La demolizione è la regola. L’unica porta discrezionale è il comma 5: il consiglio comunale può dichiarare l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, purché l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
È quella la porta a cui il documento allude? Se sì, andrebbe scritto, perché significherebbe chiedere al Consiglio comunale di deliberare la conservazione di case abusive dentro un sito UNESCO — con una giurisprudenza che impone su quel comma un’interpretazione restrittiva. Se no, i presupposti di legge sono identici per tutti, e la formula non distingue nulla: sposta soltanto il problema di una riga più in là.
Il «percorso specifico» che il diritto non conosce
Analogo vuoto sul «percorso specifico per le prime abitazioni effettivamente utilizzate come casa», da affrontare «attraverso tempi programmati e strumenti pubblici».
Quel percorso, nell’ordinamento, non esiste. La prima casa non gode di una disciplina diversa ai fini demolitori, e la Cassazione ha ripetutamente escluso che la presenza di occupanti fragili estingua l’ordine. La ponderazione della condizione personale, quando è ammessa, incide sul differimento dell’esecuzione, non sulla conservazione dell’immobile.
Dunque: «tempi programmati» significa rinvio o salvezza? E quali sono le «situazioni socialmente più delicate»? Reddito, disabilità, età, assenza di alternativa abitativa? Nessun criterio è indicato. Senza criteri, non è un piano: è un auspicio.
«Gestione transitoria» e «sanatoria di fatto»
Il documento promette una strategia capace di tutelare i più fragili «senza trasformare la gestione transitoria in una sanatoria di fatto». Ma una sanatoria di fatto è esattamente ciò che diventa un regime transitorio privo di scadenza. Il testo non indica alcun termine. E senza data, transitorio e definitivo sono la stessa cosa scritta con due parole diverse.
L’acqua, e la distanza da Palazzo dei Giganti
Il passaggio finale è il più politicamente rilevante. La nota chiede di distinguere «il diritto fondamentale ai servizi essenziali dal riconoscimento della legittimità urbanistica degli immobili» e sollecita una soluzione transitoria per le abitazioni effettivamente utilizzate come prima casa.
È un criterio diverso da quello adottato dall’amministrazione. Al tavolo tecnico in Prefettura si è convenuto di garantire l’approvvigionamento alle cinque categorie di soggetti fragili individuate dall’ASP, tramite il Centro operativo comunale; il sindaco Michele Sodano ha dichiarato che a Maddalusa «non c’è nessuna emergenza idrica», ma «un problema urbanistico».
Due perimetri distinti: la fragilità sanitaria certificata da un lato, la residenza principale dall’altro. Il secondo è più ampio del primo. Chi sostiene il sindaco chiede dunque di allargare l’ordinanza? Di correggerla? La nota non lo dice, né rivolge al primo cittadino alcun rilievo esplicito.
Resta poi non citato l’ostacolo più concreto: l’articolo 48 del d.P.R. 380/2001 vieta alle aziende erogatrici di somministrare forniture a opere prive di titolo edilizio. Una soluzione «rigorosamente condizionata» deve fare i conti con quella norma. Il documento non la nomina.
La domanda che resta
Il testo si chiude con un atto d’accusa al centrodestra, colpevole di aver alimentato per decenni «una vana aspettativa di sanatoria». L’accusa ha fondamento. Ma l’antidoto alla promessa impossibile non è la formula prudente: è la risposta.
Ad Agrigento la domanda è una sola, e il 27 agosto tornerà in Consiglio comunale aperto: le case di Maddalusa vanno abbattute o no? Quali, con quale criterio, entro quando?
Achille continua a correre. La tartaruga è ancora lì.
Leggi anche: Altre notizie su Politica
Fonte: Report Sicilia
News Agrigento continua a seguire la vicenda e fornirà aggiornamenti in tempo reale.

