Licatese risparmia 100 mila euro: annullate le sanzioni per demolizioni mancanti. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Attualità.
Cosa sta succedendo

Con sentenza emessa il 17 aprile 2026, il Tribunale di Agrigento ha annullato le cartelle esattoriali notificate alla signora G.M.E.S per un importo complessivo di circa oltre 100.000 euro, dichiarando l’insussistenza del diritto dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione di procedere con l’esecuzione forzata. La controversia trae origine da quattro cartelle di pagamento, per un importo complessivo di 102.959,19 euro, relative a sanzioni pecuniarie irrogate a signora G.M.E.S per la mancata demolizione di manufatti abusivi a Licata. La signora con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giovanni Andrea Sferrazza ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso le predette cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione su richiesta del Comune di Licata. In particolare, i legali hanno richiesto l’annullamento delle cartelle notificate a G.M.E.S eccependo oltre al difetto di notifica e all’illegittimità delle sanzioni irrogate, la nullità degli atti presupposti (nella specie, provvedimenti sanzionatori per la mancata demolizione di manufatti abusivi a Licata).
Nelle more del giudizio di opposizione davanti il Tribunale di Agrigento – nell’ambito del quale si sono costituiti il Comune di Licata e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione – il CGA con sentenza n. 388/2025 ha accolto il ricorso proposto da G.M.E.S, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, annullando, per carenza di istruttoria e di motivazione, i provvedimenti sanzionatori del Comune di Licata che costituivano il presupposto legale delle cartelle esattoriali. Con la sentenza emessa il 17 aprile 2026, il Tribunale di Agrigento, in accoglimento all’opposizione proposta dai legali ha annullato le cartelle esattoriali per un importo complessivo di 102.959,19 euro ritenendo che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di G.M.E.S e ciò in quanto “risulta assorbente, nelle more della presente causa, l’intervenuta definizione del giudizio dinnanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con sentenza n. 388/2025, ha annullato i provvedimenti del Comune di Licata sottostanti alle cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate”.
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Fonte: Report Sicilia
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