Agrigento – Mafia e Stidda ancora potenti: le motivazioni del processo “Condor”. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Cronaca.
Cosa sta succedendo

I giudici della della seconda sezione della Corte di appello di Palermo, presieduta da Fernando Sestito, hanno depositato le motivazioni del processo di secondo grado scaturito dall’inchiesta “Condor”, l’operazione che agli inizi del 2023 fece luce sulla riorganizzazione di Cosa nostra e Stidda nella parte orientale della provincia di Agrigento. In questo stralcio sono sei gli imputati e tra loro ci sono figure di spessore del panorama mafioso agrigentino. In oltre 140 pagine di sentenza importanti passaggi sono dedicati alle figure di Nicola Ribisi, al quale sono stati inflitti 12 anni e 8 mesi per aver ricoperto il ruolo di capo della cosca di Palma di Montechiaro, e Giuseppe Chiazza, condannato a 15 anni e 8 mesi di reclusione poiché ritenuto l’astro nascente della nuova “Stidda”. Insieme a loro sul banco degli imputati vi erano anche Giuseppe Sicilia (5 anni e 4 mesi di reclusione), ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Favara; Domenico Lombardo, cognato di quest’ultimo, condannato a 9 anni di reclusione per aver fatto parte della cosca favarese; Luigi Petruzzella (4 anni di reclusione); Luigi Montana e Ignazio Sicilia, entrambi condannati a due anni e otto mesi di reclusione. La Corte di appello ha altresì assolto Rosario Patti e Baldo Carapezza, usciti indenni dal secondo grado di giudizio. Oggi Grandangolo pubblica le motivazioni relativamente alle posizioni di Nicola Ribisi e Giuseppe Chiazza. Ecco cosa scrivono i giudici.
NICOLA RIBISI
“Reputa la Corte che correttamente ed in aderenza alle emergenze probatorie, il primo giudice abbia affermato la penale responsabilità di Nicola Ribisi in ordine al reato di partecipazione, con il ruolo di promotore e organizzatore, alla famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro dal dicembre 2009 sino all’agosto 2021, contestato al capo 1), dovendo disattendersi la lettura riduttiva e oltremodo frammentaria delle risultanze processuali proposta nell’atto di appello e nei motivi aggiunti. Le osservazioni critiche degli appellanti che troveranno riscontro nel giudizio della Corte — nei termini che saranno qui di seguito chiariti – non privano di solidità e coerenza l’accertamento di responsabilità nei confronti dell’imputato per il reato ascrittogli, vista la valenza di tutti gli altri argomenti a fondamento di tale accertamento [..] Osserva la Corte che, ribadita la notoria tendenziale permanenza del vincolo associativo, non emerge alcun elemento che segnali in termini convincenti la rescissione di tale appartenenza dopo il novembre 2009. Al contrario le prove a carico di Ribisi, che si riferiscono a condotte assunte dopo la sua scarcerazione per espiazione pena nel gennaio 2014, escludono che il periodo detentivo abbia segnato una soluzione di continuità rispetto alla accertata appartenenza al sodalizio mafioso e ribadiscono una sua attuale e concreta partecipazione, peraltro con un ruolo di preminenza, con peculiare riferimento alla articolazione territoriale di Palma di Montechiaro. Le conversazioni intercettate che Ribisi era impegnato a riaffermare la forza criminale della associazione mafiosa nel territorio di Palma di Montechiaro (e anche oltre), pur essendo in una fase di minorità rispetto alle forze del contrapposto gruppo criminale riconducibile al c.d.“paracco” di Pace Rosario provano che la effettività della sua appartenenza trovava riscontro nella sua possibilità di interloquire con esponenti di vertice di altre articolazioni mafiose (come Di Caro Calogero); dimostrano che in attività economiche lecite del territorio egli era coinvolto con modalità e finalità che confermavano la sua appartenenza al sodalizio [nella pesa per camion di Camastra, Ribisi rivendica la paternità del fatto che l’attività fosse svolta da Chiazza Giuseppe e da altre conversazioni si comprende che ai camionisti calabresi veniva richiesta un compenso da destinare “ai detenuti”; nella ripresa dell’attività di mediazione nella vendita di uva da parte del Ribisi, “libero” da prescrizioni giudiziarie e di polizia, si percepisce la nettezza del messaggio dato ai commercianti compratori: nel territorio di Palma la mediazione è attività di Ribisi e di Chiazza Gioacchino (come concordato dallo stesso Ribisi). [..] Va parallelamente ritenuta l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da Quranta Giuseppe per quel che attiene ai temi dell’odierno processo. Invero non vi è alcun elemento di dubbio in ordine alla genuinità delle dichiarazioni rese in ordine alla persona di Ribisi Nicola e di Chiazza Tonino che si ritrovano nella trascrizione dell’interrogatorio in data 16 marzo 2018. Egli, infatti, dopo avere riconosciuto l’effige dei predetti soggetti, ha raccontato che Chiazza Tonino, che egli conosceva come un ex “stiddaro”,si era allontanato dalla Stidda per dare vita, assieme al fratello, ad un gruppo autonomo [evidentemente connotato in termini di illiceità] a disposizione di Cosa nostra; che, in occasione di un incontro Chiazza gli aveva riferito che lui era totalmente a disposizione di Ribisi Nicola che lo considerava come un “fratello”. [..] Invero il compendio probatorio valutato nella sentenza appellata, prescindendo dalla vicenda della ricerca di un contatto con I’appellante da parte di Rinallo Santo, descrive Ribisi Nicola come colui che, nel periodo temporale in contestazione, ha assunto un indubbio ruolo di primazia e preminenza all’interno della associazione mafiosa Cosa nostra con riferimento alla articolazione territoriale di Palma di Montechiaro. Si tratta di un ruolo che è emerso e si € imposto dopo la scarcerazione di Ribisi, quando egli veniva riconosciuto da altri sodali (e/o da soggetti informati sulle dinamiche associative) come colui che si occupava nel territorio di Palma di Montechiaro della organizzazione e del funzionamento del gruppo criminale di appartenenza, consapevole della presenza di un gruppo criminale rivale (riconducibile al “paracco”di Pace Rosario). E’ evidente Ribisi Nicola rivesta un ruolo non gregario, ma propositivo e sovraordinato rispetto agli associati e per quanto riguarda le quotidiane decisioni da assumere per affermare e consolidare la presenza della associazione. Peraltro, significativamente, la sentenza appellata ricorda anche come 1’evocazione della “offesa” a Ribisi Nicola nel caso di mancato adempimento di obbligazioni in rapporti “privati” (il riferimento è alla vicenda del debito di Cravarotta non adempiuto tempestivamente a favore di Curto Vincenzo, fratello di Curto Salvatore),dimostra concretamente il peculiare prestigio criminale di Ribisi e la sua riconoscibilità all’esterno. E, anche se con toni tesi a sminuirne la forza rispetto al gruppo criminale contrapposto, Sicilia Giuseppe, sia parlando con Buggea Giancarlo che con Lombardo Domenico, ribadisce che I’associazione mafiosa di Palma di Montechiaro fa riferimento a Nicola Ribisi indicandone senza tentennamenti e in termini concreti il suo ruolo di vertice.”
GIUSEPPE CHIAZZA
“La Corte ritiene che il primo giudice abbia correttamente fondato l’affermazione di responsabilità su una pluralità di dati attuali, convergenti e reciprocamente coerenti idonei a dimostrare che Chiazza Giuseppe, nel periodo oggetto della presente contestazione era un soggetto partecipe alle dinamiche operative del sodalizio stiddaro, dimostrando anche un evidente attivismo operativo. [..] La precedente condanna non giustifica alcuna semplificazione probatoria, ma, al contempo, non si può negare che essa costituisca un elemento che merita considerazione nel suo contenuto storico di accertamento. Più esplicitamente: la pregressa accertata intraneità di Chiazza Giuseppe alla Stidda è un elemento di fatto utile per interpretare e contestualizzare correttamente il significato, ad esempio, delle conversazioni intercettate nelle quali ci si riferisce a Chiazza Giuseppe. Ciò non esenta dalla corretta individuazione di elementi probatori attualizzanti del suo “prendere parte” alla associazione mafiosa. La argomentazione difensiva è superabile in quanto il compendio probatorio posto a fondamento della affermazione di penale responsabilità per il reato contestato al capo 2) ha una autonoma forza dimostrativa, riferibile nel tempo al periodo al quale si riferisce la contestazione. [..] Quanto alla deduzione secondo cui le intercettazioni valorizzate sarebbero successive al 2020 e, perciò solo, inidonee a dimostrare una partecipazione decorrente dal 2016, la censura è infondata. In termini generali, il contenuto di conversazioni intercettate può assumere rilievo probatorio anche rispetto a fatti antecedenti alla captazione, quando il dialogo, per riferimenti temporali, contesto e coerenza con gli ulteriori elementi acquisiti, consenta di ricostruire condotte già poste in essere anche in epoca risalente. Questa osservazione trova riscontro concreto proprio nel presente processo, nel quale il reato di estorsione contestato al capo 6) è collocato in epoca “antecedente” è prossima al 24 giugno 2016 e la relativa prova trova significativo riscontro in una conversazione intercettata nel 2021. In altre parole, la posteriorità della captazione non priva il dato del suo valore dimostrativo, ove esso si riferisca a fatti pregressi e sia corroborato dal complessivo quadro probatorio. Non persuade, poi, la tesi difensiva secondo cui le conversazioni con Anzalone Angelo Gabriele e Petruzzella Luigi sarebbero soltanto espressive di vanteria o di orgoglioso ricordo del passato. In tali dialoghi l’imputato non si limita a evocare episodi remoti, ma parla al presente di appartenenze,“famiglie”,appoggi, regole di intervento, aree territoriali e rapporti con altri soggetti criminali, utilizzando un linguaggio che denota conoscenza interna e attuale delle dinamiche mafiose. La valenza dimostrativa di tali conversazioni deriva dal loro contenuto complessivo e dalla loro coerenza con gli ulteriori dati acquisiti. La circostanza, valorizzata dalla difesa, che taluni interlocutori non siano formalmente indicati come appartenenti alla stidda non neutralizza il significato probatorio dei dialoghi. La prova della partecipazione associativa non esige che si richiamino conversazione con sodali già identificati come intranei al medesimo gruppo, potendo la prova desumersi anche dai rapporti con soggetti contigui, imprenditori, gestori di attività economiche o appartenenti ad altri contesti criminali, quando tali rapporti siano funzionali all’esercizio di poteri mafiosi o alla cura di interessi del sodalizio. Ciò che rileva è il ruolo assunto dall’imputato, non la qualificazione formale di ciascun interlocutore. In questa prospettiva va valutata anche la conversazione tra Chiazza Gioacchino e Bracco Giuseppe, successiva all’arresto di Pace Rosario. È corretto affermare che una conversazione tra terzi, da sola, non può fondare l’accertamento del fatto riferito; tuttavia, nel caso di specie, essa è stata apprezzata quale elemento di contesto, proveniente da soggetti informati delle dinamiche criminali locali e coerente con le successive condotte dello stesso imputato. La previsione di una possibile affermazione di Chiazza Giuseppe trova infatti riscontro nelle sue successive interlocuzioni e nella sua operatività nei settori di interesse criminale. Analogo discorso vale per la conversazione con Alotto Giovanni. La difesa ne propone una lettura riduttiva, sostenendo che l’imputato avrebbe solo prospettato un progetto non realizzato e avrebbe anzi manifestato la volontà di non prevaricare Pace Rosario.La lettura integrale del dialogo conduce, invece, a conclusione diversa: Chiazza Giuseppe parla della creazione di un gruppo composto da parenti, cugini e amici; chiarisce i settori da non “toccare” a “mio compare”; richiama comunicazioni provenienti dal carcere; mostra consapevolezza degli equilibri criminali e della necessità di rispettare aree di competenza altrui. Proprio il proposito di non invadere gli spazi di Pace Rosario non è indice di estraneità, ma conferma la collocazione dell’imputato dentro un sistema di regole mafiose condivise. La vicenda dell’impianto di pesatura dell’uva di Camastra costituisce ulteriore, significativo riscontro. Le conversazioni del 7 settembre 2020 e dell’8 luglio 2021 attestano che Chiazza Giuseppe pretendeva un centesimo al chilo dai camionisti e che tale richiesta era collegata anche al sostentamento dei detenuti. La riservatezza della vicenda, il riferimento ai “calabresi”che lasciavano somme consapevoli della destinazione, le reazioni di Ribisi Nicola e l’intervento successivo presso i gestori dell’impianto delineano un’attività non riconducibile a rapporti economici ordinari, ma coerente con la logica della “messa a posto” e con la funzione di sostegno del circuito associativo. Non è decisiva, in senso contrario, la circostanza che Ribisi Nicola sia ritenuto esponente di Cosa nostra e non della Stidda. L’interazione con soggetti appartenenti ad altra compagine mafiosa non esclude la partecipazione dell’imputato Chiazza Giuseppe al sodalizio stiddaro, ma dimostra piuttosto la sua capacità di muoversi in un’area di interessi criminali nella quale si confrontavano gruppi diversi, secondo logiche di controllo, autorizzazione e ripartizione delle utilità. La peculiare complessità data dalla compresenza in Palma di Montechiaro e nei territori limitrofi di associazioni mafiose distinte (Cosa Nostra, la stidda, il gruppo dei “paracchi”), storicamente anche contrapposte in modo sanguinoso non esclude dinamiche e “posizionamenti” un tempo del tutto improponibili. Richiamando qui quanto detto a proposito della posizione di Ribisi Nicola, osserva la Corte come la appartenenza “stiddara” di Chiazza Antonino e di Chiazza Giuseppe aveva imposto un intervento di Ribisi Nicola affinché la loro presenza ed attivita fosse accettata dagli esponenti territoriali di Cosa Nostra. E’ dunque semplicistico e anacronistico dedurre che uno stiddaro e un appartenente a Cosa nostra non potevano concorrere in condotte significative dell’appartenenza di ciascuno al rispettivo sodalizio mafioso di riferimento. Le dinamiche criminali del territorio, invero, si sono manifestate in forme mutevoli, ribadendo comunque la esistenza e la operatività di associazioni a delinquere di stampo mafioso, distinte tra loro. [..] In conclusione, non si è in presenza di una motivazione fondata su automatismi derivanti dai precedenti penali, su suggestioni familiari o su generiche appartenenze territoriali. La responsabilità di Chiazza Giuseppe discende dalla valutazione unitaria di plurimi elementi: la pregressa appartenenza alla Stidda quale dato storico di contesto; la mancata emersione di segnali concreti di dissociazione; il contenuto attuale e operativo delle conversazioni intercettate; l’intervento nell’impianto di pesatura e nella raccolta di somme destinate anche ai detenuti; il controllo di settori economici del territorio; i rapporti con soggetti intranei, contigui o comunque inseriti in dinamiche criminali; la commissione di reati-fine aggravati dal metodo mafioso. Alla luce di tali risultanze, reputa la Corte pienamente provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la partecipazione di Chiazza Giuseppe all’associazione mafiosa di matrice “stiddara” .
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Fonte: Grandangolo Agrigento
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