Agrigento – Caso Crosta, dichiara il falso all’atto dell’insediamento, la casa di Zingarello non compare nella dichiarazione patrimoniale. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Politica.
Cosa sta succedendo

Il documento catastale indica Crosta quale proprietario per metà dell’immobile, articolato in due unità tra piano terra e primo piano. L’ex vicesindaco, titolare anche della delega alla Trasparenza, lo ha omesso dalla dichiarazione sottoscritta il 22 giugno 2026
La situazione dell’ex vicesindaco Giovanni Crosta sembra aggravarsi ulteriormente.
Dopo gli interrogativi sollevati dall’inchiesta di Report Sicilia sulla regolarità urbanistica e paesaggistica della casa di contrada Zingarello, sulla pratica di sanatoria, sui lavori apparentemente eseguiti negli ultimi anni, sull’approvvigionamento idrico e sullo smaltimento delle acque reflue, emerge adesso un nuovo elemento che richiede una spiegazione immediata.
La casa di Zingarello non compare nella dichiarazione reddituale e patrimoniale sottoscritta da Crosta il 22 giugno 2026, dopo la sua nomina ad assessore e vicesindaco di Agrigento. Dich_patr_Crosta_2026v
Non si trattava di una dichiarazione facoltativa, di una cortesia istituzionale o di una manifestazione volontaria di trasparenza.
Era un preciso obbligo previsto dalla legge.
Il documento catastale acquisito da Report Sicilia indica invece Giovanni Crosta quale proprietario per la quota di un mezzo dell’immobile di contrada Zingarello.
Catastalmente la stessa casa risulta articolata in due distinte unità:
- una al piano terra, composta da 5,5 vani;
- una al primo piano, composta da 6,5 vani.
Non si tratta di due abitazioni diverse, ma di due unità catastali riconducibili alla stessa casa di Zingarello, entrambe indicate come possedute da Crosta per la quota di un mezzo.
Nella dichiarazione patrimoniale presentata al Comune, però, dell’immobile non sembra esserci alcuna traccia.
Un obbligo imposto dalla legge
L’articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013 impone agli enti locali di pubblicare i documenti e le informazioni riguardanti la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, anche quando questi non abbiano carattere elettivo.
L’obbligo riguarda quindi anche gli assessori nominati dal sindaco.
Tra i documenti richiesti rientra la dichiarazione relativa ai diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti nei pubblici registri, secondo quanto previsto dalla legge 441 del 1982.
L’obiettivo della normativa è evidente: permettere ai cittadini di conoscere la situazione patrimoniale di chi esercita funzioni politiche e amministrative e verificare eventuali variazioni intervenute durante il mandato.
La dichiarazione di Crosta richiama espressamente, nella parte superiore del modulo, proprio l’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 33 del 2013.
Crosta non poteva quindi ignorare la finalità dell’atto che stava compilando.
Crosta dichiarò altri immobili, ma non Zingarello
Nella sezione dedicata ai «beni immobili – terreni e fabbricati», Giovanni Crosta indicò alcune proprietà ubicate ad Agrigento, specificandone anche le relative quote.
Questo elemento è importante perché dimostra che l’ex vicesindaco compilò espressamente la parte del modulo destinata alla dichiarazione dei fabbricati.
Eppure la casa di contrada Zingarello non venne inserita.
Non compare il nome della contrada, non viene descritta la casa e non è indicata la quota di proprietà.
In fondo al documento Crosta sottoscrisse inoltre una formula inequivocabile:
«Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».
A questo punto la domanda è inevitabile: perché la casa di Zingarello non compare nella dichiarazione patrimoniale obbligatoria per legge?
Il catasto indica Crosta come proprietario per metà
Lo stralcio catastale acquisito da Report Sicilia, datato 4 settembre 2026, riporta per entrambe le unità che compongono l’immobile di Zingarello una titolarità di Crosta pari a un mezzo.
Le due unità appartengono alla stessa particella e riguardano rispettivamente il piano terra e il primo piano della medesima casa.
Il documento dimostra quindi che, alla data della consultazione catastale, Crosta risultava proprietario per metà dell’immobile sul quale Report Sicilia ha aperto l’inchiesta.
Resta da verificare formalmente da quale data decorra questa proprietà.
Per stabilire definitivamente se la casa dovesse essere inserita nella dichiarazione del 22 giugno 2026 è necessario acquisire:
- la visura catastale storica;
- l’ispezione ipotecaria;
- l’atto di provenienza;
- l’eventuale dichiarazione di successione;
- le date delle trascrizioni e delle volture;
- la documentazione relativa alla pratica di sanatoria.
Si tratta di una verifica semplice, documentale e indispensabile.
Crosta ha dichiarato di avere ereditato la casa
Lo stesso Crosta ha pubblicamente riconosciuto la proprietà dell’immobile, sostenendo che la casa sarebbe stata ereditata e che sulla costruzione sarebbe pendente una pratica di sanatoria.
Se l’eredità e l’acquisizione della proprietà fossero anteriori al 22 giugno 2026, l’assenza della casa dalla dichiarazione patrimoniale sarebbe difficilmente spiegabile.
Se, invece, Crosta fosse diventato formalmente proprietario soltanto dopo la presentazione della dichiarazione, dovrà dimostrarlo rendendo pubblici gli atti e le relative date.
Non bastano comunicati, accuse contro la stampa o messaggi pubblicati sui social.
Occorrono documenti.
Crosta deve chiarire:
- quando ha ereditato la casa;
- quando ne è diventato formalmente proprietario;
- quale quota possedeva al momento della nomina;
- quale quota possedeva il 22 giugno 2026;
- perché Zingarello non compare nella dichiarazione patrimoniale;
- se abbia successivamente presentato una rettifica o un’integrazione;
- se abbia mai informato il Comune dell’eventuale omissione.
Errore, dimenticanza oppure omissione consapevole?
Report Sicilia non attribuisce preventivamente a Crosta intenzioni che devono essere accertate dagli organismi competenti.
Le possibili spiegazioni possono essere diverse: un errore materiale, una dimenticanza, un’interpretazione errata dell’obbligo dichiarativo, una situazione successoria non ancora definita oppure un’omissione consapevole.
Proprio per questo deve essere Crosta a spiegare il motivo.
Il dato documentale, allo stato, è chiaro: la proprietà per metà della casa di Zingarello risulta nello stralcio catastale del 4 settembre 2026, ma non viene indicata nella dichiarazione patrimoniale sottoscritta il 22 giugno dello stesso anno.
La differenza temporale tra i due documenti richiede una verifica storica, ma non elimina il problema e non cancella la necessità di una risposta.
È stato violato un obbligo di legge?
Se la visura storica e l’atto di provenienza confermassero che Crosta era già proprietario per metà della casa al momento dell’assunzione della carica e della sottoscrizione del documento, la dichiarazione patrimoniale risulterebbe apparentemente incompleta.
Non ci troveremmo davanti all’omissione di un’informazione facoltativa, ma alla possibile violazione di un obbligo di comunicazione imposto dalla legge.
L’articolo 47 del decreto legislativo 33 del 2013 stabilisce che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni riguardanti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
Il relativo provvedimento sanzionatorio deve inoltre essere pubblicato sul sito dell’amministrazione interessata.
Questo significa che il Comune, una volta accertata l’eventuale incompletezza, non potrebbe limitarsi a chiedere informalmente una correzione e chiudere la vicenda nel silenzio.
Dovrebbe attivare il procedimento previsto dalla normativa, individuare il responsabile della mancata o incompleta comunicazione e adottare gli atti di propria competenza.
È anche un reato?
La mancata indicazione di un immobile nella dichiarazione patrimoniale non può essere definita automaticamente un reato.
La normativa richiamata prevede espressamente una sanzione amministrativa per la comunicazione mancata o incompleta.
L’eventuale rilevanza penale dipenderebbe invece dalla natura giuridica della dichiarazione, dalle modalità con le quali è stata presentata, dalla titolarità effettiva della casa alla data della sottoscrizione e dall’eventuale consapevolezza dell’omissione.
Questa valutazione non spetta al giornale.
Spetta agli uffici competenti e, qualora ne ricorrano i presupposti, alla Procura della Repubblica.
Per questa ragione la dichiarazione patrimoniale, la visura storica, l’atto di provenienza e gli eventuali documenti successori devono essere acquisiti e confrontati.
Soltanto così sarà possibile stabilire se ci troviamo davanti a un errore sanabile, a una dichiarazione patrimoniale incompleta o a una condotta suscettibile di assumere anche rilevanza penale.
Il paradosso della delega alla Trasparenza
La vicenda assume un peso politico ancora maggiore perché Giovanni Crosta non era un assessore qualunque.
Il sindaco Michele Sodano gli aveva affidato, tra le altre, le deleghe alla Trasparenza e anticorruzione, agli Affari legali, alla Polizia municipale, al Patrimonio e ai Tributi.
Se fosse confermato che Crosta era già proprietario della casa quando sottoscrisse la dichiarazione, avremmo dunque il titolare della delega alla Trasparenza che non avrebbe indicato nella propria situazione patrimoniale proprio l’immobile diventato oggetto di una delicatissima inchiesta urbanistica, edilizia e paesaggistica.
Non sarebbe un particolare irrilevante.
Sarebbe una questione politica, amministrativa e istituzionale che il Comune non potrebbe liquidare come una semplice dimenticanza.
La trasparenza non è una parola da inserire nell’elenco delle deleghe. È un obbligo concreto, ancora più rigoroso per chi esercita funzioni pubbliche.
Chi ha controllato la dichiarazione?
Adesso deve rispondere anche il Comune di Agrigento.
Chi ha ricevuto la dichiarazione patrimoniale di Crosta? Quale ufficio ne ha verificato la completezza? Sono mai stati effettuati controlli sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e le risultanze catastali?
Crosta è stato invitato a integrare o rettificare il documento?
Bisogna inoltre sapere:
- se la dichiarazione sia stata pubblicata tempestivamente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- se siano state presentate integrazioni successive;
- quale ufficio sia competente ad accertare l’eventuale incompletezza;
- se il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia stato informato;
- se sia stato avviato il procedimento sanzionatorio previsto dalla legge.
Le dimissioni di Crosta non cancellano gli obblighi assunti mentre ricopriva la carica.
La verifica deve essere effettuata con riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento della nomina e alla data della dichiarazione.
Sodano disponga immediatamente gli accertamenti
Il sindaco Michele Sodano ha difeso pubblicamente Crosta, lo ha definito vittima di un presunto “sistema” e ne ha auspicato persino il ritorno.
Adesso ha l’occasione di dimostrare che la sua fiducia è fondata sugli atti.
Disponga immediatamente l’acquisizione della visura catastale e ipotecaria storica della casa di Zingarello. Renda pubblica la data dalla quale Crosta risulta proprietario dell’immobile. Faccia verificare se la dichiarazione patrimoniale sottoscritta il 22 giugno 2026 fosse completa.
Se la proprietà fosse successiva, gli atti chiariranno la vicenda.
Se invece Crosta risultasse già proprietario al momento della nomina, il sindaco dovrà spiegare perché la casa non sia stata indicata, perché il Comune non abbia rilevato l’omissione e quali provvedimenti intenda adottare.
Non può esistere una trasparenza diversa per gli amici, per i “fratelli” politici o per chi ha ricoperto incarichi di vertice nell’amministrazione.
Gli atti siano trasmessi alle autorità competenti
Report Sicilia chiede che la dichiarazione patrimoniale, la visura storica, l’atto di provenienza e la documentazione catastale della casa di Zingarello siano immediatamente acquisiti e confrontati.
Qualora risulti che Crosta possedeva già la propria quota al momento della nomina o il 22 giugno 2026, dovrà essere contestata l’eventuale incompletezza della dichiarazione e dovranno essere applicate le conseguenze previste dalla legge.
Gli atti dovranno essere messi a disposizione degli organismi competenti in materia di trasparenza e anticorruzione e, qualora emergano possibili profili penali, trasmessi alla Procura della Repubblica.
Report Sicilia non pronuncia sentenze. Pubblica documenti e pone domande.
Questa volta la domanda è semplice:
perché Giovanni Crosta non ha inserito la casa di Zingarello nella dichiarazione patrimoniale che era obbligato per legge a presentare dopo la nomina?
Crosta risponda mostrando gli atti. Il Comune svolga immediatamente le verifiche.
La trasparenza non si proclama e non si difende con i post sui social.
La trasparenza si dimostra con i documenti.
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Fonte: Report Sicilia
News Agrigento continua a seguire la vicenda e fornirà aggiornamenti in tempo reale.

