Agrigento – Una paziente, non un numero: l’appello che scuote le istituzioni. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Politica.
Cosa sta succedendo

Una lettera aperta affidata a Facebook dalla titolare di una comunità alloggio di Porto Empedocle, evidentemente per conto di una persona che conosce bene, scrive tre righe che valgono un intero trattato di diritto costituzionale: «Io non sono un numero. Non sono una pratica da rinviare. Non sono una posizione in graduatoria. Sono una persona».
La lettera: una paziente, non una pratica
Chi scrive è una cittadina residente ad Agrigento, che convive da anni con una grave patologia psichiatrica e che — sono parole sue — dal 19 settembre 2024 è ospite di una comunità alloggio del territorio empedoclino. La struttura, afferma, continua ad assisterla «con professionalità, umanità e dedizione», pur in assenza di qualunque corrispettivo: il Comune di competenza (viene indicato nella lettera che pubblichiamo in calce all’articolo) non avrebbe ancora assunto l’impegno di spesa né versato le rette dovute per il servizio garantito ogni giorno. La donna riferisce di essere stata inserita in una graduatoria e in lista d’attesa «per ricevere le cure». Da qui la domanda che dà il titolo alla sua lettera e a questo articolo: come può un diritto fondamentale essere subordinato a una posizione in classifica?
Il meccanismo: la retta che non arriva
Dietro il linguaggio burocratico c’è un ingranaggio preciso. Per una comunità alloggio la retta si divide tra una quota sanitaria, a carico dell’ASP, e una quota sociale, che grava su Comune e utente in proporzione all’ISEE. È quest’ultima a dipendere dall’impegno di spesa comunale: senza una determinazione che vincoli le somme a favore dell’ente gestore, la struttura lavora — di fatto — a credito. Ed è al momento del visto di regolarità contabile che, storicamente, il meccanismo si inceppa. La conseguenza, in questo caso, è paradossale: un soggetto privato garantisce gratuitamente una prestazione essenziale che dovrebbe essere onere pubblico, mentre la persona più fragile della catena resta appesa a una lista.
Il Comune di competenza per quanto sappiamo non versa in stato di dissesto né di predissesto. L’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 18/2009, impone continuità assistenziale e i sostegni necessari a vivere con dignità. E una giurisprudenza costante di Consulta e giudici amministrativi ricorda che le prestazioni essenziali sono diritti soggettivi non comprimibili da vincoli di bilancio. Tradotto: una graduatoria può ordinare l’accesso a un beneficio discrezionale, non può sospendere un livello essenziale di assistenza già in corso di erogazione.
La sollecitazione: un atto, non una promessa
A chi tocca rispondere ha nome e delega. All’amministrazione comunale di competenza questo giornale chiede quattro cose semplici e verificabili: concludere il procedimento amministrativo già avviato; assumere l’impegno di spesa; liquidare le rette arretrate all’ente gestore che da mesi anticipa il servizio; e, a monte, chiarire con quale criterio una prestazione che attiene a un diritto costituzionale possa essere collocata in lista d’attesa. Non è la richiesta di un favore. È la richiesta, per usare ancora le parole della lettera, che «le istituzioni sappiano dimostrare, con i fatti, che nessun cittadino viene lasciato solo nel momento del bisogno».
la lettera:
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Fonte: Report Sicilia
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