Il Tar Sicilia boccia la lottizzazione abusiva a Carini. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Eventi.
Cosa sta succedendo
Il TAR SICILIA PALERMO, Sez. V, Pres. Stefano Tenca, Rel. Bartolo Salone, con tre importanti sentenze (sent. 1526/2026,1527/2026 e 1541/2026) ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini carinesi, proprietari di immobili in contrada Baglio Pasqualino, acclarando l’illegittimità dell’operato del Comune di Carini.
I ricorrenti, assistiti dagli Avv.ti Giorgio Troja (Studio Legale Cimino & Partners) e Mattia Filippo Caleca, sono riusciti a dimostrare l’illegittimo agere dell’amministrazione locale, concretizzatosi in provvedimenti viziati sotto il profilo procedimentale e istruttorio, che avevano impedito l’attuazione degli ordini di demolizione e ripristino di alcuni immobili, nonché di acquisizione degli stessi al patrimonio dello Stato, a discapito dei cittadini carinesi,
Il TAR, confermando l’orientamento espresso dal CGARS, ove le Parti erano assistite dall’Avv. Michele Cimino, e salvaguardando la posizione di legittima tutela dei proprietari, ha annullato i provvedimenti impugnati fondati sull’asserita ricorrenza dell’ipotesi di lottizzazione abusiva.

In particolare, il TAR Sicilia-Palermo, condividendo le censure degli Avv.ti Troja e Caleca, ha stabilito che non sussistono i presupposti per un disegno unitario di trasformazione urbanistica, né una chiara dimostrazione di elementi tipici della lottizzazione abusiva mista a essa specificamente riferibili.
Il Collegio giudicante ha inoltre specificato, accogliendo le tesi degli avvocati Troja e Caleca, come: “sotto il profilo materiale, l’esiguità delle opere realizzate o in corso di realizzazione (6 edifici e modeste opere di urbanizzazione) non determina un incremento del carico insediativo suscettibile di pregiudicare l’attività programmatoria del Comune e da ledere il bene giuridico tutelato dall’art. 30, t.u. Vale nel caso di specie a escludere sul piano obiettivo l’esistenza di una lottizzazione abusiva il concorso di due elementi significativi, di seguito enucleati: – non appare sussistere alcun complesso insediativo unitario, essendo emersi soltanto quattro edifici sparsi su un’area di circa quarantamila metri quadrati ciascuno assistito da regolari titoli edilizi e pienamente compatibile con gli indici agricoli – le opere di urbanizzazione contestate (stradelle interpoderali) risultano minime, autorizzate dal Comune e connaturali alla destinazione agricola del fondo, sicché non paiono idonee a trasformare la zona in un insediamento urbanizzato.

Gli Avvocati, soddisfatti per il risultato conseguito, si augurano che questo possa essere un monito per le Amministrazioni a voler operare con maggiore cura e attenzione, soprattutto quando si tratta di provvedimenti che incidono su un bene importante come quello della propria casa.
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Fonte: Sicilia24h
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