Agrigento – San Leone, il Tar conferma lo stop al chiosco sul demanio: Concessione illegittima, niente autorizzazione. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Eventi.
Cosa sta succedendo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha confermato la decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Siciliana per la realizzazione di un chiosco in legno destinato alla ristorazione sulla spiaggia di San Leone, ad Agrigento.
La vicenda, riportata nell’edizione di oggi de La Sicilia – Agrigento e provincia a firma di Gioacchino Schicchi, riguarda un’area demaniale di circa 294 metri quadrati, sulla quale era stato autorizzato il posizionamento di una struttura in legno adibita a punto ristoro durante la stagione balneare.
La sentenza del Tar
Secondo quanto riferisce La Sicilia, il TAR Palermo ha respinto il ricorso presentato dal concessionario, confermando la piena legittimità del provvedimento con il quale l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente aveva dichiarato decaduta la concessione.
Alla base della decisione dei giudici amministrativi vi è il mancato rispetto di un obbligo fondamentale previsto nell’atto concessorio: ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e avviare l’attività entro un anno dal rilascio della concessione.
Il nodo delle autorizzazioni
Il concessionario aveva sostenuto di non essere riuscito ad avviare i lavori a causa dei ritardi nella conclusione delle procedure autorizzative, attribuendo la responsabilità alla Soprintendenza.
Una tesi che, però, non ha convinto il TAR.
I giudici hanno infatti ritenuto che la mancata realizzazione dell’opera non potesse essere giustificata dalle motivazioni addotte, confermando così la validità del provvedimento di decadenza emesso dalla Regione.
La proroga non poteva essere concessa
Come ricostruisce La Sicilia, dopo il rilascio della concessione il privato aveva ottenuto una proroga regionale fino al 31 dicembre 2024, successivamente estesa al 31 gennaio 2025, per consentire il completamento dell’iter autorizzativo.
Tuttavia, anche allo scadere dell’ultima proroga, i lavori non erano ancora iniziati.
Il TAR ha quindi ritenuto che non vi fossero i presupposti per ulteriori differimenti dei termini.
Nessuna causa di forza maggiore
Un altro passaggio importante della sentenza riguarda le motivazioni addotte dal concessionario.
Secondo il Tribunale, i ritardi nelle autorizzazioni non costituiscono un evento eccezionale o imprevedibile tale da giustificare il mancato rispetto delle condizioni previste dalla concessione.
Per questo motivo è stata esclusa qualsiasi causa di forza maggiore che avrebbe potuto impedire la decadenza del titolo concessorio.
Confermata la legittimità dell’operato della Regione
Con la decisione del TAR viene quindi confermata la correttezza dell’azione amministrativa dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, che aveva dichiarato decaduta la concessione dopo il mancato rispetto degli obblighi previsti.
La pronuncia rappresenta un ulteriore richiamo al rispetto delle condizioni contenute nelle concessioni demaniali, soprattutto quando prevedono termini precisi per l’acquisizione dei pareri e l’avvio delle opere.
L’esito del giudizio assume rilievo anche nel più ampio contesto della gestione del demanio marittimo siciliano, settore negli ultimi anni al centro di numerosi contenziosi amministrativi e di un crescente orientamento giurisprudenziale volto a garantire il rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute negli atti concessori.
Fonte: La Sicilia – Agrigento e provincia, edizione del 4 agosto 2026, articolo di Gioacchino Schicchi.
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Fonte: Report Sicilia
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