Serradifalco: il sindaco al centro di un dibattito tra leggi e politica. Ultime notizie da Agrigento e provincia: aggiornamenti in tempo reale su Politica.
Cosa sta succedendo
Tiene banco la vicenda del sindaco di Serradifalco (Cl), Leonardo Burgio.
A lui è stata notificata una nota dell’assessorato regionale alle autonomie locali che gli assegna un breve termine per dimettersi, pena la rimozione dalla carica per gravi e persistenti violazioni di legge.
Il sindaco di Serradifalco, comune con più di 5mila abitanti, è stato eletto nelle recenti elezioni comunali del 24 e 25 maggio per la terza volta consecutiva e si è regolarmente insediato, nominando la giunta (nella foto) e continuando ad amministrare il comune nisseno.
Ma, in Sicilia, la legislazione regionale -contrariamente a quella statale- impone il limite di due mandati consecutivi ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti. Peraltro, un paio di tentativi della maggioranza di governo all’ARS, per portare legislativamente a tre i mandati del sindaco nei comuni con popolazione tra 5 e 15 mila abitanti, sono andati a vuoto, scontrandosi col voto dei franchi tiratori.
Tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale del 19 febbraio 2026 n.16, esprimendosi su un caso simile di un’altra regione a statuto speciale, ovvero la Valle d’Aosta, ha dichiarato incostituzionale una legge che -in violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione- limitava il numero dei mandati dei sindaci.
Cosa che vale anche per le altre regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia, che impongono limiti al numero di mandati, seppure occorrerà -per la Sicilia- una pronunzia specifica della Corte.
Ma il problema non è solo questo. Vi è che l’assessorato regionale delle autonomie locali è stato solerte e premuroso nel diffidare il sindaco, prospettando una rimozione per gravi e persistenti violazioni di legge. Qui sta il punto.
L’evenienza della rimozione è prevista dall’art. 40 legge 8 giugno 1990 n.142, recepito con modifiche dall’art. 1 lettera g legge regionale 11 dicembre 1991 n.48.
Proprio su questa norma lo stesso assessorato ha diramato una circolare in data 28 ottobre 2015 prot. n. 16687 (cliccare qui per leggerla) per chiarire la reale portata dei procedimenti di rimozione degli organi di vertice degli enti locali.
Nella circolare si afferma testualmente che “la gravità delle violazioni accertate in relazione alla reiterazione della condotta e al pericolo per l’ordine pubblico risultano elementi imprescindibili per l’adozione della sanzione della rimozione”.
Quale sarebbe nel caso del sindaco di Serradifalco -votato con percentuali bulgare- il “pericolo per l’ordine pubblico”?
La stessa circolare inoltre sottolinea: “Nell’ordinamento siciliano la rimozione dalla carica degli amministratori locali consegue al compimento di atti contrari alla Costituzione e a gravi e persistenti violazioni di legge”.
Dove si cumulerebbero il compimento di atti contrari alla Costituzione e le gravi e persistenti violazioni di legge, se, anzi, la Corte Costituzionale (con la sentenza 16/2026) afferma che qualunque limite ai mandati del Sindaco è incompatibile con gli art. 3 e 51 della Costituzione?
Per inciso: la suddetta circolare sui procedimenti di rimozione degli organi di vertice degli enti locali è stata ritenuta sempre valida ed attuale dall’assessorato regionale alle autonomie locali che ne ha ribadito più volte i principi in essa contenuti: anche recentemente, con riferimento ad un caso riguardante un Comune dell’agrigentino.
Perché allora nel caso di Serradifalco, l’assessorato richiama la rimozione dell’organo di vertice, che in base alla circolare vigente sembra preclusa?
Nella foto: il sindaco Burgio (al centro) con gli assessori della sua nuova giunta
L’articolo Il caso del sindaco di Serradifalco tra Costituzione, leggi e politica proviene da Sicilia ON Press.
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Fonte: Sicilia On Press
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